Curtea Constituțională (Italia)

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Curtea Constititionala
Curtea Constituțională 2.svg
Palazzo della Consulta Rome 2006.jpg
Palazzo della Consulta , sediul Curții Constituționale.
Stat Italia Italia
Tip Organism constituțional de garantare
Stabilit 1948
Operațional de atunci 1955
Președinte Giancarlo Curaj
Vice-președinte
Numit de
Echilibru 56,5 milioane EUR (prognoză 2020) [1]
Angajați 302 (31/12/2 019) [1]
Site Roma, Palazzo della Consulta
Adresă Piața Quirinal, 41
00187 Roma
Site-ul web cortecostituzionale.it

Curtea constituțională , în sistemul juridic italian , este cel mai important organism de garanție constituțională [2] .

Sarcinile sale sunt:

Curtea este formată din cincisprezece judecători , a căror alegere depinde de diferite organe: cinci sunt aleși de Parlament , cinci de președintele Republicii și cinci de trei colegii cărora le aparțin cele mai importante magistraturi. Inițial mandatul lor a durat 12 ani, astăzi redus la nouă. Judecătorii Curții îl aleg pe unul dintre ei ca președinte al Curții Constituționale , cu funcții de coordonare și un mandat de trei ani. Începând cu 18 decembrie 2020, președintele este Giancarlo Coraggio .

Deși prevăzută de Constituția italiană din 1948, [2] Curtea fusese obiectul îndoielilor din partea mai multor membri ai Adunării Constituante , nedumerită de capacitatea unui mic colegiu de a anula legile deja adoptate în Parlament; prin urmare, Constituția a lăsat loc pentru legi ordinare succesive care au determinat funcționarea Curții. [3] Acestea au fost emise în 1953. [4] [5] O nouă întârziere până la învestirea sa s-a datorat cvorumului ridicat necesar pentru alegerea celor cinci judecători aleși de Parlament, astfel încât Curtea Constituțională a fost pusă în aplicare abia în 1955 și a avut prima audiere în 1956. [6] [7]

De asemenea, este cunoscut sub numele informal de Consulta datorită sediului său, Palazzo della Consulta , din Roma .

Aptitudini

În baza articolului 134 din Constituție, [2] modificată prin Legea constituțională nr.1 / 1989, Curtea:

  • judecători în litigii legate de legitimitatea constituțională a legilor și a actelor cu forță de drept, a statului și a regiunilor ;
  • rezolvă conflictele de atribuire între puterile statului, asupra celor dintre stat și regiuni și între regiuni;
  • se exprimă asupra acuzațiilor aduse președintelui Republicii , în conformitate cu Constituția;
  • legea constituțională n. 1/1953 , la articolul 2, extinde competența instanței și la hotărârea de admisibilitate a referendumurilor care abrogă legile ordinare existente.

Compoziţie

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Judecătorii Curții Constituționale a Republicii Italiene .

Arta. 135 alineatul 1 din Constituție prevede că Curtea Constituțională este compusă din cincisprezece judecători numiți:

  • o treime de către președintele Republicii
  • o treime de către Parlament în sesiune comună
  • o treime din magistrații supremi ordinari și administrativi; dintre acestea (conform art. 2, alin. 1, literele a), b) și c) din legea nr. 87 din 11 martie 1953):
    • trei sunt aleși de un colegiu care include președintele, procurorul general, președinții secțiilor, avocații generali, consilierii și procurorii generali adjuncți aiCurții de Casație
    • unul dintr-un colegiu care include președintele, președinții de secții și consilierii Consiliului de stat
    • unul câte un colegiu care include președintele, președinții secțiilor, consilierii, procurorul general și avocații generali adjuncți al Curții de Conturi .

Această structură mixtă urmărește să ofere echilibru Curții Constituționale: pentru a favoriza acest echilibru, constituenții asociază, în componența corpului, pregătirea tehnico-juridică ridicată și sensibilitatea politică necesară.

Numirea de către șeful statului este un act prezidențial în sensul strict pentru care este prevăzută contrasemnătura președintelui Consiliului de Miniștri, care poate fi respinsă în cazul lipsei cerințelor la candidați sau din motive serioase de oportunitate. Prin urmare, conținutul decretului este decis în mod autonom de către președintele Republicii, iar contrasemnătura are singurul scop de a certifica regularitatea procedurii urmate.

Alegerea Parlamentului în sesiune comună are loc prin vot secret și cu o majoritate de două treimi din membrii adunării. Pentru buletinele de vot ulterioare celui de-al treilea, majoritatea celor trei cincimi este suficientă. Cvorumul ridicat a dus deseori la întârzieri (peste termenul de o lună stabilit de norma constituțională) în alegerea judecătorilor, periculos deoarece Curtea are nevoie de cel puțin 11 judecători pentru a funcționa, atât de mult încât în ​​2002, pentru prima dată , Curtea a amânat discuția asupra unuia dintre cazurile din rol din cauza neîndeplinirii cvorumului a 11 judecători.

Alegerea de către justiție are loc cu majoritatea absolută a membrilor colegiului și, în absența acestuia, într-un al doilea vot cu majoritate relativă cu buletin de vot printre candidați, de două ori mai mulți decât cei care vor fi aleși, cei mai votați .

Judecătorii sunt aleși dintre magistrați, chiar pensionari, din jurisdicțiile superioare ordinare și administrative, profesori universitari în drept și avocați cu mai mult de douăzeci de ani de activitate profesională juridică. Când subiectul devine judecător al Curții, el trebuie să întrerupă orice activitate ca membru al Parlamentului sau consiliu regional, ca avocat și orice birou și birou stabilit prin lege. [8]

În raport cu această componentă electivă, a apărut problema stabilirii a ceea ce se înțelege prin sistemul judiciar suprem: teza predominantă este aceea de a crede că subiectul trebuie să posede atât formal (adică să fie magistrat), cât și substanțial (adică să exercite funcții de fapt).

Judecătorul astfel numit rămâne în funcție timp de nouă ani, începând cu jurământul, la expirarea căruia încetează din funcție și din exercitarea funcțiilor sale. Mandatul nu poate fi reînnoit. [9]
Nu este posibilă prelungirea unui judecător cu un mandat expirat, până la numirea și intrarea în funcțiile noului judecător. Acest lucru ar putea cauza unele probleme, datorită faptului că termenul de o lună pentru numirea unui nou judecător nu este întotdeauna respectat.

Membrii Curții Constituționale beneficiază de imunitate politică și penală similară cu cea prevăzută la articolul 68. Începând cu 18 decembrie 2020, aceștia sunt: [10]

Nume Rol Desemnare Jurământ Calificare Autoritatea de desemnare
Giancarlo Curaj Președinte 29 noiembrie 2012 28 ianuarie 2013 Magistrat administrativ Consiliul de Stat
Giuliano Amato Vice-președinte 12 septembrie 2013 18 septembrie 2013 Profesor titular Președintele Republicii ( Napolitano )
Daria de Pretis Componenta 18 octombrie 2014 11 noiembrie 2014 Profesor titular Președintele Republicii (Napolitano)
Nicolò Zanon Componenta 18 octombrie 2014 11 noiembrie 2014 Profesor titular Președintele Republicii (Napolitano)
Silvana Sciarra Componenta 6 noiembrie 2014 11 noiembrie 2014 Profesor titular Parlamentul în sesiune comună (a 17-a legislatură )
Franco Modugno Componenta 16 decembrie 2015 21 decembrie 2015 Profesor titular Parlamentul în sesiune comună (a 17-a legislatură )
Augusto Barbera Componenta 16 decembrie 2015 21 decembrie 2015 Profesor titular Parlamentul în sesiune comună (a 17-a legislatură )
Giulio Prosperetti Componenta 16 decembrie 2015 21 decembrie 2015 Profesor titular Parlamentul în sesiune comună (a 17-a legislatură )
Giovanni Amoroso Componenta 26 octombrie 2017 13 noiembrie 2017 Magistrat ordinar de judecată Curtea de Casație
Francesco Viganò Componenta 24 februarie 2018 8 martie 2018 Profesor titular Președintele Republicii ( Mattarella )
Luca Antonini Componenta 19 iulie 2018 26 iulie 2018 Profesor titular Parlamentul în sesiune comună ( legislatura a XVIII-a )
Stefano Petitti Componenta 28 noiembrie 2019 10 decembrie 2019 Magistrat ordinar de judecată Curtea de Casație
Angelo Buscema Componenta 12 iulie 2020 15 septembrie 2020 Magistrat contabil Curtea de Conturi
Emanuela Navarretta Componenta 9 septembrie 2020 15 septembrie 2020 Profesor titular Președintele Republicii (Mattarella)
Maria Rosaria San Giorgio Componenta 16 decembrie 2020 17 decembrie 2020 Magistrat ordinar de judecată Curtea de Casație

Pe lângă componența obișnuită, Curtea are o compoziție integrată, care apare de fiecare dată când Curtea este chemată să judece infracțiunile prezidențiale de înaltă trădare și atac asupra constituției, după ce șeful statului a fost acuzat de Parlament în sesiune comună. majoritatea membrilor săi. În acest caz, Curtea este integrată cu 16 membri extrasați la sorți dintr-o listă de 45 de cetățeni eligibili pentru senator pe care Parlamentul o întocmește la fiecare nouă ani prin alegeri cu aceleași proceduri stabilite pentru numirea judecătorilor obișnuiți. În acest caz, Curtea trebuie să fie compusă din cel puțin 21 de judecători, iar cei agregați trebuie să fie majoritari. [11]

Președintele Curții Constituționale

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Președinții Curții Constituționale a Republicii Italiene .

În conformitate cu dispozițiile combinate ale articolului 6 din Legea 87 din 11 martie 1953 și articolului 7 din Regulamentele generale ale Curții Constituționale , „Curtea alege prin vot secret sub președinția celui mai înalt judecător în funcție [și] cu majoritatea membrii săi președintele ». [12] [13] În cazul în care nimeni nu obține majoritatea, se ține un nou vot și, ulterior, eventual, un vot de vot printre candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi și cel care a obținut cel mai mare numărul de voturi este declarat ales. majoritatea. În caz de egalitate, cel mai în vârstă din funcție este proclamat președinte și, în caz contrar, cel mai în vârstă.

După alegeri, președintele Curții trebuie să comunice imediat numirea sa președintelui Republicii , președintelui Camerei Deputaților , președintelui Senatului Republicii și președintelui Consiliului de Miniștri . [14]

Președintele, în conformitate cu dispozițiile articolului 135 , paragraful 5, din Constituție , „rămâne în funcție timp de trei ani și poate fi reales, în orice caz, fără a aduce atingere termenelor de expirare din funcția de judecător” .
Până la modificarea art. 135, care a avut loc în 1967, președintele a rămas în funcție timp de patru ani și a fost reeligibil.

Președintele Curții, care este al cincilea birou al statului , este ales pentru o practică stabilită între judecătorii care își încheie mandatul, pentru a garanta o anumită mobilitate a biroului. În timpul alegerii președintelui, pentru a evita ca preferințele exprimate de judecători să fie cunoscute de exterior, buletinele de vot sunt arse imediat după vot în șemineul Camerei Consiliului. [15]

Președintele Curții Constituționale îndeplinește diferite funcții, printre care se remarcă următoarele:

  • numirea unui judecător pentru anchetă și raport în hotărârile de legitimitate constituțională și convocarea Curții pentru discuții în următoarele douăzeci de zile, în conformitate cu articolul 26 din Legea 87/1953
  • dreptul de a reduce termenele procedurilor în cazurile în care consideră necesar, în conformitate cu articolul 9 din legea constituțională nr. 1/1953 [16]
  • stabilirea prin decret a zilei ședinței publice a Curții, în conformitate cu articolul 8 din reglementările suplimentare din 2008 [17]
  • dreptul de a reglementa discuția și de a stabili cele mai importante puncte pe care trebuie să aibă loc, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din reglementările suplimentare din 2008
  • dreptul de a vota ultima în deliberările ordonanțelor și sentințelor și, în caz de egalitate, prevalența preferinței sale (cu excepția hotărârilor de urmărire penală în care - în conformitate cu articolul 28 din ln 20/1962 - „prevalează opinia cea mai favorabilă pentru acuzat "), [18] în temeiul articolului 17 alineatul (3) din reglementările suplimentare din 2008

Puterile conferite prin lege și reglementări președintelui Curții, dacă îl plasează formal ca primus inter pares față de alți judecători, îl plasează în esență într-o poziție de preeminență efectivă, deși nu absolută, dar care să permită el să îndeplinească o funcție de impuls și coordonare a activității Curții, precum și de a influența hotărârile de legitimitate constituțională, respectând totodată principiul colegialității pe care se bazează activitatea Consiliului. [19]

Vicepreședintele Curții Constituționale

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: vicepreședinții Curții Constituționale a Republicii Italiene .

În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din l. 87/1953, „președintele, imediat după preluarea mandatului, desemnează un judecător care să-l înlocuiască pentru timpul necesar în caz de impediment”. Din 1971 acest judecător și-a asumat oficial titlul de vicepreședinte.

Mai mult, din 1996, titlul de vicepreședinte poate fi conferit de către Curte judecătorului superior care prezidează Curtea în cazul absenței președintelui și vicepreședintelui.

Elementele judecății constituționale

Parametrul

Într-un mod complet abstract, orice normă produsă de o sursă constituțională (indiferent dacă este conținută în Constituție sau în legi constituționale) este adecvată pentru a îndeplini funcția de „parametru” într-o hotărâre în fața Curții Constituționale. Mai concret, extensia parametrului variază în funcție de tipul de judecată, precum și de obiectul acestuia.

Astfel, dacă pentru hotărârile incidentale și principale constă din „prevederile Constituției sau ale legilor constituționale care se presupune că sunt încălcate”, în cazul unor conflicte între puterile statului sau între stat și regiuni, este, respectiv, identificat prin sfera „atribuțiilor determinate între diferitele puteri prin norme constituționale” și prin „sfera competenței constituționale”.

Mai mult, parametrul poate consta atât din norme care pot fi obținute din dispoziții exprese, cât și din norme implicite, derivate din dispoziții combinate, din principii sau obiceiuri constituționale, precum și din obiceiuri internaționale (introduse în sistemul nostru juridic prin clauza de adaptare cuprinsă în art. 10 din Constituția italiană).

O mențiune finală merită așa-numita „elasticitate” a parametrului care este în primul rând compusă nu numai din elemente de natură normativă, ci și din elemente de natură faptică (gândiți-vă la întrebările de fapt care influențează - datorită deschidere structurală - principii constituționale; dar gândiți-vă și la judecata de rezonabilitate, care constă într-o judecată asupra congruenței regulilor cu privire la fapte), elemente de natură faptică care pot fi rezumate efectiv cu expresia, adoptată inițial de doctrina constituțională franceză, a „blocului de constituționalitate”. Dar ar trebui subliniat și modul în care, în raport cu anumite obiecte particulare, și datorită naturii specifice a sursei sau a subiectului, parametrul de constituționalitate poate „strânge” sau „prelungi”. Astfel, în ceea ce privește hotărârile privind legile constituționale și revizuirea constituțională, regulile concordatului (cuprinse în Pactele lateraniene , la care se referă în mod expres articolul 7 din Constituție) și regulile comunitare (introduse în sistemul juridic național pe baza al articolului 11 din Constituție) se reduce doar la „principiile fundamentale ale ordinii constituționale”. Dimpotrivă, în raport cu decretele legislative , parametrul se extinde, în conformitate cu „schema normelor interpuse”, chiar și cu legea delegației , care (în timp ce rămâne sursa pleno primară iure) este așadar plasată, în raport cu legislația legislativă decret, pe un pas intermediar între planul constituțional și planul legislativ, „degradant”, în relația reciprocă, decretul legislativ însuși către o sursă subprimară.

Interpretare orientată constituțional

Cea concepută de Curte - atunci când se bazează pe valoarea manipulativă a interpretării adaptative - este o interpretare care „nu derivă din ratio legis în sine, ci din ratio constitutionis și intenționează să remodeleze legea pentru a o adapta la parametru constituțional " [20] : în acest fel, printre lecturile posibile ale regulii supuse controlului de către Curte, este preferată singura care salvează conformitatea acestuia cu parametrul invocat.

Elementul

Obiectul judecății constituționale, bazat pe o interpretare literală a art. 23, paragraful 1, litera a) din legea nr. 87 din 1953, ar trebui identificate în prevederile legii; în realitate, datorită ineliminabilității activității interpretative și caracterului incident predominant (asupra căruia a se vedea mai jos ), judecata este „transferată” la norme. Prin urmare, obiectul procesului constituțional este norma, dar efectele sale cad asupra dispoziției.

Pentru structura hotărârii în fața Curții, atunci, se poate afirma că obiectul nu se reduce la simpla normă, ci merge să îmbrățișeze „situația normativă”, înțelegând astfel interconectările sistemice și faptele procedurii principale.

La momentul în care Curtea și-a început activitatea, „erau cei care susțineau în special în înalta magistratură că astfel de hotărâri nu puteau fi emise decât cu privire la legile ulterioare intrării în vigoare a Constituției , în timp ce examinarea legilor anterioare era sarcina puterii legislative , care ar fi trebuit să procedeze, atunci când se consideră oportun, la abrogarea lor ": după mobilizarea celei mai avansate doctrine [21] , prima teză a Curții Constituționale a respins această teorie, stabilind că sarcina de revizuire a constituționalitatea legilor și a actelor cu putere de lege aparține Curții Constituționale și legilor din perioada anterioară, adică legilor perioadelor fasciste și pre-fasciste, precum și decretelor-legi și decretelor legislative emise între căderea fascismului și intrarea în vigoare a Constituției .

Viciile

O lege sau un act cu putere de lege, atunci când este contrar Constituției, este viciat, sub specie de „invaliditate”; adică actul, care încalcă chiar și o sursă superordonată, continuă să-și producă efectele până în momentul în care o sentință declară că nu intervine defectul (așa-numitul principiu de favor legis ).

Viciile invalidității, la rândul lor, pot fi împărțite în formale și substanțiale. Prin urmare, va exista o „invaliditate formală” atunci când actul este adoptat cu încălcarea formei prescrise (de exemplu, o lege constituțională care este aprobată cu procedura legislativă ordinară sau o lege aprobată într-un text diferit de cele două ramuri ale Parlamentul). Pe de altă parte, va exista o „invaliditate substanțială” atunci când, cu respectarea regulilor procedurale, există o încălcare a normelor de fond (de exemplu, o lege care stabilește discriminarea bazată pe sex, rasă, convingeri religioase, filosofice, politice) .

În zorii justiției constituționale, Școala din Viena, a cărei Hans Kelsen era unul dintre exponenții de frunte, a teoretizat inexistența unor defecte substanțiale. De fapt, conform acestei doctrine, toate viciile sunt formale: o lege, chiar și atunci când încalcă un principiu constituțional, este greșită în formă, deoarece defectul ar înceta dacă ar fi fost aprobat, mai degrabă decât cu procedura obișnuită, cu agravarea procedura prevăzută pentru revizuirea constituțională. Cu toate acestea, această teorie se confruntă cu două tipuri de critici. În primul rând, reduce defectul substanțial la un defect formal. Dar, pentru ao reduce, el trebuie mai întâi să-l recunoască, ceea ce este contradictoriu. Mai mult, cea mai recentă doctrină constituțională - susținută și de numeroase hotărâri ale Consiliului - afirmă că în textul constituțional, alături de dispoziții care pot fi modificate cu procedura de revizuire, există și altele („principiile supreme ale sistemului juridic”) care , odată ridicate de puterea constitutivă , ele pot fi modificate doar de aceasta din urmă, nefiind în disponibilitatea puterilor constituite, printre care, în mod necesar, trebuie încadrată și puterea revizuirii constituționale.

Revenind la defectele care pot fi puse la îndoială de Curtea Constituțională, acestea pot consta atât într-o încălcare directă a unei norme a Constituției, cât și în încălcarea unei norme implicite, dedusă dintr-o dispoziție combinată, ca și în încălcarea unei dispoziții obișnuite. lege sau normă în afara sistemului juridic, în cazul în care Constituția prevede că constituționalitatea unei norme trebuie clasificată în același mod ca aceste norme sau spiritul general al statutului constituțional.

Absurditate

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Principiul bunei performanțe § Principiul rezonabilității .

Această ultimă încălcare este aceea care, în jurisprudența Consiliului, este indicată cu termenul „nerezonabilitate”. Fără a aduce atingere, de fapt, celor bazate pe art. 28 din legea nr. 87 din 1953, controlul legitimității Curții Constituționale asupra unei legi sau a unui act cu putere de lege exclude orice evaluare de natură politică și orice revizuire a utilizării discreției Parlamentului, a principiului egalității, cuprins în art. . 3 din Constituție, reprezintă limita ultimă a discreției legiuitorului și, în același timp, criteriul minim pentru revizuirea alegerilor sale, impunând legiuitorului însuși o dublă povară: a coerenței (la nivel de text sau sector legislativ: „uniune intrinsecă ") și rezonabilitate (la nivelul ordinii constituționale generale și a echilibrului dintre scopuri și valori constituționale:" uniune extrinsecă ").

Raționalitatea reprezintă, așadar, trăsătura de uniune dintre conceptul meta- juridic al justiției și conceptul juridic al legitimității: „coerența nu este necesară, este suficientă necontrazicerea; conformitatea nu este necesară, compatibilitatea este suficientă ".

Raționalitatea sau nerezonabilitatea se manifestă în diferite moduri: [22]

  • Rationabilitatea (coerența / congruența) sistemului
  • Coerența / inconsecvența intrinsecă a sistemului sau distonia sistemului
  • Proporționalitatea (congruența / adecvarea) mijloacelor față de final
  • Rationabilitate (coerență / congruență / raționalitate) intrinsecă / intimă / ontologică / internă
  • Nerezonabilitate (iraționalitate / inconsecvență / arbitrar / contradicție) manifest / evident / irefutabil / ictu oculi / macroscopic / evident / strident
  • Nerezonabil datorită uitării legiuitorului
  • Echilibru rezonabil (adecvat / rațional / congruent / respectabil / corect / corect) de valori și interese în joc

De asemenea, se leagă de diferite principii: [22]

Deciziile Curții

Deciziile Curții Constituționale iau formă de decizii judiciare tipice: „hotărâri” (decizii de fond), „ordonanțe” (decizii procedurale), „decrete” (decizii procedurale). Având în vedere semnificația externă modestă a decretelor, se poate spune, așadar, că hotărârile Curții pot fi împărțite în două categorii: confirmarea hotărârilor și deciziile de respingere (fie pe fond sau procedural).

Decizii procedurale

În ceea ce privește „deciziile procedurale”, acestea se bazează pe considerații care nu permit examinarea fondului chestiunii legitimității constituționale. În jurisprudența Consiliului, se poate observa că acestea iau în mod promiscuiu forma unor hotărâri sau a unor ordonanțe, fără a lua în considerare atât forma în sine, cât și motivul care stă la baza deciziei de a nu trece la fond și, în unele cazuri, au o în mod substanțial luarea deciziilor.

Decizii de merit

Examinarea „deciziilor de merit” este mai complexă. Ele pot fi, în primul rând, împărțite în „hotărâri de acceptare”, cu care Curtea pronunță atât asupra întrebării, cât și asupra legii, și „decizii de respingere” (sub forma unei sentințe sau a unui ordin), care în schimb sunt pronunțate doar în această privință, întrucât Curtea nu are o putere generală de externalizare a constituționalității sau de neconstituționalitate a legilor, ci doar o putere represivă de neconstituționalitate.

În ceea ce privește efectele tipice de-a lungul timpului, hotărârea de respingere este constitutivă, având astfel efect ex nunc , în timp ce sentința de acceptare, declarativă, are efecte ex tunc semnificative, chiar dacă nu absolute, care se retrag doar în fața raporturilor juridice epuizate. (cu excepția notabilă a hotărârii penale).

O chestiune de legitimitate simplă, adică care poate fi încheiată cu expirarea sau menținerea unei dispoziții, va fi soluționată printr-o hotărâre de validitate sau lipsă de temei. O problemă complexă a legitimității constituționale, pe de altă parte, care este o întrebare pentru care o operațiune pur ablationară a Curții nu este suficientă, va fi soluționată cu unul dintre instrumentele pe care jurisprudența Consiliului le-a adoptat în activitatea sa, și anume cu o „decizie interpretativă” sau cu o „propoziție manipulativă”.

Decizii interpretative și decizii manipulative

În „deciziile interpretative” Curtea s-a pronunțat nu asupra dispozițiilor legii în sensul normativ determinat de instanța națională , ci asupra unui sens juridic diferit pe care îl consideră în dispoziția atacată. Prin urmare, nu există corespondență între „întrebat și pronunțat”. [23]

Deciziile de respingere interpretativă sunt denumite „corective” atunci când Curtea „corectează” interpretarea dată de instanța națională , care se îndepărtează de legea vie ; si dicono invece "adeguatrici" (o decisioni interpretative di rigetto in senso stretto) quando la Corte individua nella disposizione impugnata dal giudice a quo un diverso significato, eventualmente anche contrario al diritto vivente, ma conforme al dettato costituzionale.

Le sentenze interpretative di accoglimento, invece, le quali sostanzialmente si basano sullo schema di una doppia pronuncia, vengono adottate soprattutto nelle ipotesi in cui si mantenga un diritto vivente difforme a una precedente decisione interpretativa di rigetto.

Per ciò che concerne gli effetti delle decisioni interpretative, mentre le sentenze di accoglimento hanno gli effetti ordinariamente collegati a questo tipo di pronuncia, maggiormente controversa è la questione riguardante le decisioni di rigetto, dovendosi distinguere tra le decisioni di rigetto in senso stretto, nelle quali l'interpretazione fornita dalla Corte è individuabile sia nella motivazione sia nel dispositivo, dalle decisioni di rigetto interpretative, nelle quali invece l'interpretazione fornita dalla Corte è presente nella sola motivazione. Si deve comunque notare come solitamente la giurisprudenza ordinaria si adegui alle interpretazioni operate dalla Corte, discostandosene soltanto in caso di invincibile opposto convincimento ermeneutico.

Le "decisioni manipolative", invece, comportano un'alterazione del parametro (che viene esteso nella sua interpretazione e applicazione) oppure del testo di legge. Queste ultime, a loro volta, possono essere:

  • riduttive: quando espungono, a seconda dei casi, parte della norma oppure parte della disposizione
  • additive: quando aggiungono un contenuto normativo assente nella disposizione. Possono essere "additive di garanzia" (o di prestazione) quando la pronuncia della corte introduce una norma (il che avviene quando la pronuncia è «a rime obbligate», ossia quando la norma aggiunta dalla Corte è direttamente ricavabile dal disposto costituzionale), oppure "additive di principio", quando cioè la Corte si limita a indicare un principio, il quale può orientare l'attività interpretativa del giudice ovvero l'azione del legislatore. Le additive di prestazione pongono un problema di copertura delle spese, pur non essendo le sentenze della Corte costituzionale, a differenza delle leggi, soggette all'obbligo costituzionale di copertura.
  • sostitutive: quando, con una duplice componente (ablatoria e additiva) una norma o una disposizione viene sostituita con altra norma o altra disposizione.

Come le decisioni della Corte possono avere effetti manipolativi nello «spazio», questi effetti si possono avere anche nel tempo, con decisioni manipolative per il passato ( pro praeterito : incostituzionalità sopravvenuta e incostituzionalità differita) oppure per il futuro ( pro futuro ), con le quali la Corte - pur riconoscendo nella motivazione l'illegittimità della disposizione impugnata - rinvia l'annullamento con un dispositivo di rigetto (sentenze-indirizzo o monitorie di rigetto, sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata; vengono adottate soprattutto per sollecitare l'intervento del legislatore, altrimenti inerte).

Per concludere questo rapido esame delle decisioni della Corte, si deve ricordare che esse, in base all'art. 18 della legge n. 87 del 1953, sono motivate (in fatto e in diritto le sentenze; «succintamente motivate» le ordinanze). La "motivazione" - non prevista da fonti costituzionali, e da alcuni Autori ritenuta anche non costituzionalmente obbligatoria - assume importanti funzioni, sia politiche sia giuridiche, essendo essa rivolta, innanzi tutto, al giudice a quo , ma anche al legislatore, per l'eventuale seguito legislativo, ea tutti gli operatori del diritto.

Ottemperanza costituzionale

L'elusione del giudicato costituzionale va, per ciò solo, a sua volta, incontro a declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 136 Cost.: essa è ravvisabile allorché la norma scrutinata disciplina le stesse fattispecie già regolate da precedente disposizione dichiarata illegittima ovvero proroga surrettiziamente gli effetti di quest'ultima dopo la sua rimozione dall'ordinamento (v. la sentenza n. 245/2012 e la sentenza n. 169 del 2015 [24] .

Le attribuzioni

Come si accennava sopra, la Corte costituzionale, ex art. 134 della Costituzione italiana , è competente a giudicare:

  • delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni
  • dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni
  • delle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione
  • competenze cui si è aggiunto il sindacato sull'ammissibilità dei referendum, non direttamente previsto in Costituzione

Sono esentate dal controllo della Corte le fonti di diritto dell'Unione Europea nei limiti dei principi fondamentali ( controlimiti ).

Si può quindi affermare che essa svolga una funzione garantista (della legittimità e della legalità costituzionale) e una funzione arbitrale (per ciò che concerne i conflitti).

Il giudizio sulle leggi

Sono previste due sole vie di accesso al giudizio della Corte, col procedimento in via incidentale (indiretta o di eccezione) e col procedimento in via di azione (diretta o principale): nel primo la questione di legittimità può essere sollevata nel corso di un giudizio e davanti a un'autorità giurisdizionale; per l'altro la facoltà è data unicamente allo Stato e alle Regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) di presentare direttamente un ricorso di incostituzionalità avverso le leggi rispettivamente della Regione e dello Stato (o di altra Regione). La giurisprudenza ha poi aggiunto l'ulteriore ipotesi del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato determinato da una legge o atto avente forza di legge. In Italia, non è ammesso, invece, a differenza di altri sistemi (Spagna, Germania) alcuna ipotesi di accesso diretto del singolo individuo al sindacato costituzionale per tutelare diritti costituzionalmente garantiti che si ritengano essere stati lesi.

In via incidentale o di eccezione

Dispone infatti l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 che «la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione». Il giudice della causa (o giudice a quo ) svolge quindi la funzione di introduttore del processo costituzionale, di «portiere» che apre le porte del giudizio di costituzionalità, e in questo immette gli elementi, sia normativi sia fattuali, che connotano il processo in seno al quale prende corpo la questione di legittimità costituzionale.

La legge individua due parametri per fondare la legittimazione a proporre una questione di legittimità costituzionale: un dato soggettivo (l'essere un giudice) e un dato oggettivo-funzionale (l'esserci un giudizio); parametri che nella giurisprudenza della Corte costituzionale sono comunque stati interpretati con una certa elasticità, avendo riguardo alle peculiari esigenze del caso (giungendosi, in alcune sentenze, ad affermare l'alternatività degli stessi). Alla luce di quanto affermato, si può quindi distinguere una legittimazione in astratto (sussistente in presenza dei dati soggettivo e oggettivo sopra richiamati) e una legittimazione in concreto (sussistente quando il giudice che sottopone la questione di legittimità costituzionale alla Corte è competente a giudicare la questione principale del processo; nonché quando egli debba fare applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, profilo quest'ultimo che tende a sfumare nel diverso concetto di rilevanza). Il difetto di legittimazione determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimazione degli arbitri a sollevare questioni di legittimità costituzionale, nella considerazione che l'arbitrato è disciplinato dal codice di procedura civile e dunque è un procedimento per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, con le garanzie del contraddittorio e dell'imparzialità. Mentre è stata negata tale legittimazione al pubblico ministero il quale non può essere equiparato a un giudice in quanto non emette provvedimenti decisori. Anche la stessa Corte può sollevare questioni di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto anche alla Corte dei Conti, in sede di controllo, la legittimazione a promuovere in via incidentale questioni di legittimità costituzionale ravvisando in essa i caratteri dell'autorità giurisdizionale. [25] La stessa Corte costituzionale può ritenersi giudice a quo , nei casi di autorimessione [26]

Oltre alla legittimazione del giudice, i requisiti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sono dati dalla rilevanza e dalla non manifesta infondatezza (cui si aggiunge, ma solo quando non sussista sul punto un diritto vivente, il fallimento di ogni tentativo di interpretazione adeguatrice).

La rilevanza, presupposta dalla legge costituzionale n. 1 del 1948 («nel corso di un giudizio»), viene definita dalla legge n. 87 del 1953 («qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale»), e rappresenta la trasposizione in termini processuali dell'incidentalità (e concretezza) del giudizio di legittimità costituzionale.

Ciò però non significa ancora che il giudice a quo possa emettere l'ordinanza con cui sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte. Infatti perché ciò accada sono necessarie altre condizioni successive. Innanzitutto la questione deve apparire rilevante, deve essere per il magistrato non manifestamente infondata e infine il giudice deve esperire ogni tentativo di interpretazione adeguatrice, cioè interpretazione conforme alla Costituzione.

Dovendosi affermare, nonostante alcune incertezze sul punto da parte della giurisprudenza costituzionale, la non riducibilità della rilevanza (che è un dato oggettivo e necessario) all'interesse sostanziale della parte (che è, invece, un dato soggettivo ed eventuale), si deve brevemente accennare alle tesi dell'influenza e dell'applicabilità. Secondo la prima di esse, fedelmente alla lettera dell'art. 23 comma 2 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale è rilevante quando l'esito del giudizio a quo è condizionato dall'esito del giudizio costituzionale; secondo invece la tesi dell'applicabilità, la questione di legittimità costituzionale è rilevante quando, anche a prescindere da un'influenza della pronuncia del giudice delle leggi sul giudizio principale, la norma oggetto del giudizio costituzionale deve essere applicata nel giudizio a quo (al riguardo, si pensi alle norme penale di favore). Più correttamente, ribadendo in ogni caso l'autonomia del processo costituzionale (il quale, in base al disposto dell'art. 22 delle norme integrative, prosegue anche quando, «per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso di fronte all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale»), si deve ritenere che, in mancanza di applicabilità della norma indicata dall'ordinanza di rinvio, ci si trovi di fronte a una ipotesi di difetto assoluto di rilevanza, versandosi invece in ipotesi di difetto relativo quando, pur essendo applicabile la norma, non potrebbe avere influenza sul giudizio incidentato la pronuncia della Corte costituzionale.

La non manifesta infondatezza definisce invece la funzione di filtro del giudice a quo , il quale deve sottoporre all'attenzione della Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale «serie» e non meramente dilatorie. Sebbene con l'espressione «non manifesta infondatezza» il legislatore abbia indicato uno stato dubitativo, ossia una condizione psicologica minima, anche al fine di evitare eventuali conflitti tra giudici a quibus e Corte costituzionale, la giurisprudenza della Consulta ha sempre richiesto, sul punto, un esame approfondito e non semplicemente delibatorio, giungendo a non ritenere sufficiente - nelle sentenze additive - un semplice dubbio, ed esigendosi invece da parte del giudice a quo l'indicazione del verso dell'addizione. Vi deve essere identità tra l'istanza di parte e l'ordinanza di rimessione del giudice; cioè il giudice deve rimettere alla corte la stessa questione che è stata sollevata dalla parte mediante la sua istanza al giudice.

Entro venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza di rimessione, le parti possono costituirsi di fronte alla Corte costituzionale, esaminare gli atti, e presentare deduzioni. Entro lo stesso termine, possono costituirsi il Presidente del Consiglio dei ministri (in caso di legge statale) o il Presidente della Giunta regionale (in caso di legge regionale). Mentre le parti del giudizio a quo , ove costituite, sono portatrici sia di un interesse personale e concreto (traendo un vantaggio dalla pronuncia della Corte costituzionale), sia dell'interesse generale alla legittimità delle leggi (potendo quindi, anche, la parte sostenere una posizione il cui accoglimento pregiudicherebbe la sua posizione sostanziale), il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta regionale (i quali non possono essere qualificati, per ragioni formali e sostanziali, come parti, bensì come "interventori") [27] rappresentano, di fronte al giudice delle leggi, il punto di vista degli organi di indirizzo politico.

Anche la Corte costituzionale è sottoposta al principio generale « ne eat iudex extra petita partium » (cosiddetto principio della "corrispondenza tra chiesto e pronunciato"), così come si ricava dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953: «la Corte costituzionale [...] dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime». Se questo principio rappresenta, da un lato, la conferma implicita della rilevanza della questione di legittimità costituzionale e, dall'altro, la codeterminazione della questione di legittimità costituzionale stessa da parte del giudice a quo e della Corte costituzionale, esso presenta delle rilevanti deroghe. Innanzi tutto, nella sua giurisprudenza, la Consulta ha spesso ampliato o ridotto gli argomenti oi termini oi profili di una questione di legittimità costituzionale, giungendo anche a impugnare una legge di fronte a sé medesima (comportandosi, ossia, come giudice a quo ). Ma la deroga più evidente è quella prevista dallo stesso art. 27 della legge n. 87 del 1953: «[la Corte costituzionale] dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata».

In via principale o d'azione

Il procedimento in via principale o di azione può essere attivato dallo Stato e dalle Regioni. L'art. 127 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilisce infatti che «il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

Con la riforma del titolo V della Costituzione sono state parificate le armi processuali a disposizione dello Stato e delle Regioni, venendo meno la diversità di termini (trenta giorni per l'impugnazione regionale, sessanta per quella statale), il visto del Commissario del Governo e la relativa disciplina (con impugnazione successiva della legge statale, e preventiva di quella regionale). Per quanto riguarda invece il parametro costituzionale fatto valere, permane la differenza per cui lo Stato può impugnare la legge regionale per violazione di qualsiasi norma della Costituzione, mentre la Regione può impugnare la legge o un atto avente forza di legge dello Stato invocando unicamente la lesione delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute (Corte costituzionale sent. n. 274/2003).

Estremamente rilevante, poi, è il disposto dell'art. 123 della Costituzione, il quale, dopo aver riconosciuto un'ampia autonomia statutaria alle Regioni, stabilisce che «il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione». In questo caso si tratta però di un ricorso preventivo - e non successivo come quello previsto per le leggi - in quanto il Governo è legittimato a impugnare gli Statuti entro trenta giorni dalla pubblicazione notiziale degli stessi (pubblicazione da cui decorrono i termini per la richiesta di referendum). Si è registrato, negli anni successivi alla riforma del titolo V della Costituzione, un ampio contenzioso vertente sulla legittimità costituzionale degli Statuti di numerose Regioni, contenzioso dalla cui soluzione dipende l'effettiva configurazione dell'autonomia regionale nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda l'organo competente a proporre l'impugnazione, esso va individuato - a livello statale - nel Consiglio dei ministri, e - a livello regionale - nella Giunta regionale. L'impugnazione, pur dovendo precisare puntualmente i termini positivi della questione e formulare sinteticamente i motivi, costituisce espressione di valutazioni sia giuridiche sia politiche. Per il carattere personale e concreto del conflitto, poi, non sono configurabili controinteressati o altri intervenienti.

I conflitti di attribuzione

Tra poteri dello Stato

Dispone l'art. 37 della legge n. 87 del 1953 che «il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali».

La legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione spetta non necessariamente all'organo gerarchicamente superiore nell'ambito di un potere, ma a quello che può manifestare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene. Così, ad esempio, spetta a ogni autorità giudiziaria la legittimazione a sollevare il conflitto di attribuzioni interorganico nell'ambito della propria competenza. Anche un singolo ministro, come accadde nel cosiddetto "caso Mancuso " può essere legittimato a sollevare conflitto tra i poteri.

Per quanto riguarda ancora i profili soggettivi, si deve chiarire la nozione di "potere dello Stato". Posto il carattere policentrico del nostro ordinamento costituzionale, e quindi la non corrispondenza tra funzione e potere, e considerando inoltre la differenza che si pone tra attribuzione (che si fonda su disposizioni costituzionali) e competenza (che, essendo la misura dell'attribuzione, trova la sua fonte in disposizioni legislative), si riduce l'importanza dell'organo-soggetto per aumentare quella dell'oggetto, ponendosi l'attenzione della Corte, più che sulle attribuzioni, sulla natura costituzionale degli interessi. La giurisprudenza della Corte costituzionale, comunque, per riconoscere un potere dello Stato, richiede: che esso sia almeno menzionato dalla Costituzione; che gli competa una sfera di attribuzioni costituzionali; che ponga in essere atti in posizione di autonomia e indipendenza; che questi atti siano imputabili allo Stato.

Per ciò che, invece, concerne i profili oggettivi, c'è da sottolineare come qualsiasi atto sia idoneo a essere impugnato in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e che il parametro può essere individuato in qualsiasi norma costituzionale (o anche in norme subcostituzionali concernenti la competenza).

Il conflitto, oltre alle ipotesi-limite di vindicatio potestatis , può più frequentemente assumere le forme di conflitto da menomazione (un potere invade l'ambito di un altro) o da interferenza (due poteri reclamano la stessa competenza).

Rimane infine da sottolineare come la pronuncia della Corte costituzionale riguardi sia l'atto impugnato sia, per il tramite di esso, la competenza e l'attribuzione. [28]

Tra Stato e Regione e tra Regioni

Perché si instauri un conflitto di attribuzione , cosiddetto intersoggettivo, tra Stato e Regione (o tra Regioni) si richiede la presenza di un atto che invada la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato e alle Regioni .

Pur notando una sostanziale decostituzionalizzazione del parametro (dovendosi quindi, più correttamente, parlare di atti illegittimi e non incostituzionali), risulta impugnabile qualsiasi atto, con l'eccezione delle leggi e delle altre fonti primarie, richiedendosi altresì che la lesione sia attuale, concreta e non meramente virtuale (la Corte costituzionale - ha infatti affermato in una sentenza - non è un consulente costituzionale).

La tipologia del conflitto è estremamente simile a quella presentata in sede di analisi di conflitto tra poteri dello Stato: esso potrà quindi consistere in una rivendicazione, ovvero in un conflitto da menomazione, interferenza od omissione.

Competente a sollevare il conflitto, come per il giudizio in via principale, è il Consiglio dei ministri o la giunta regionale, con una impugnazione sempre successiva, e caratterizzata da elementi politici oltre che giuridici. La Corte costituzionale, d'altronde, può sospendere il giudizio e rimettere di fronte a sé stessa questione di legittimità costituzionale della legge in base alla quale è stato adottato l'atto impugnato, così come potrà sospendere l'esecuzione del medesimo atto impugnato.

Anche nel giudizio che risolve un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, così come quello tra poteri dello Stato, oggetto del giudizio, per il tramite dell'atto, è la competenza, sia in astratto sia in concreto.

Particolare rilevanza presenta, nel giudizio di cui si sta trattando, il problema del contraddittorio. Soprattutto dopo la riforma del titolo V della Costituzione, infatti, si è riconosciuta una sfera di competenze anche agli enti locali subregionali, i quali rimangono privi di strumenti di tutela attivabili presso la Corte costituzionale.

L'ammissibilità del referendum

Mentre, a norma dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970 , l' Ufficio centrale per il referendum , istituito presso laCorte Suprema di Cassazione , è competente a pronunciarsi circa la legittimità del referendum, a norma del successivo art. 33 della stessa legge n. 352/1970, nonché dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, la Corte costituzionale è competente a pronunciarsi circa l'ammissibilità del referendum.

La giurisprudenza della Consulta, sul punto, è stata notevolmente innovativa, rispetto alle scarne disposizioni costituzionali. L'unico limite espresso, infatti, riguarda l'oggetto del quesito referendario che, a norma dell'art. 75 della Costituzione, non può riguardare leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Accanto a queste limitazioni espresse, la Corte ne ha individuate altre, avendo riguardo a proprietà formali o sostanziali della legge oggetto di referendum (escludendo, in questo modo, le disposizioni di rango costituzionale, le leggi dotate di una forza passiva rinforzata, le norme a contenuto costituzionalmente vincolato). Per ciò che, inoltre, riguarda la domanda, la Corte ha precisato che essa, per corrispondere alla ratio stessa dell'istituto referendario, nonché al valore democratico del voto, deve rispondere a criteri di razionalità, omogeneità e coerenza. È infine da notarsi come, in alcune occasioni, si sia avuto un improprio esame della normativa di risulta, sub specie di sindacato anticipato di ragionevolezza.

Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore. Nella camera di consiglio sono ammessi al contraddittorio per essere sentiti i promotori e il Governo. Ma la Corte ha escluso la partecipazione di altri soggetti in quanto «la richiesta di estendere il contraddittorio ad altri cointeressati all'esito della vicenda referendaria trova insuperabili ostacoli nella stessa complessiva strutturazione del procedimento referendario, caratterizzato da precise scansioni temporali, e nella conseguente esigenza che pure la fase del controllo di ammissibilità si mantenga in stretta connessione cronologica con le fasi che la precedono e le fasi che la seguono, restando contenuta entro rigorosi limiti di tempo, che rischierebbero di venire superati per effetto di un diffuso e indiscriminato accesso di soggetti, i quali potrebbero poi chiedere di esporre anche oralmente le proprie ragioni». [29] Il giorno della deliberazione è comunicato ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro tre giorni prima della deliberazione i delegati oi presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale del referendum. La Corte deve decidere con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, indicando le richieste ammesse e quelle respinte.

Della sentenza è data d'ufficio comunicazione al presidente della Repubblica, ai presidente delle Camere, al presidente del consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il referendum e ai delegati e presentatori entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza e il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I reati presidenziali

La Corte costituzionale, infine, è competente a giudicare del Presidente della Repubblica per i reati funzionali di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (rimanendo la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per i reati comuni, e l'irresponsabilità presidenziale – cui si affianca un obbligo morale di dimissioni, posto che, a norma dell'art. 54 secondo comma «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore [...]» – per i restanti reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni).

In tale ipotesi, il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune (richiedendosi la maggioranza assoluta dei membri), e giudicato dalla Corte costituzionale, integrata nella sua composizione da 16 membri estratti a sorte da un elenco di 45 eletti dal Parlamento ogni 9 anni fra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Si ricorda che, inizialmente, sino alla riforma intervenuta con la legge costituzionale no 1 del 1989, la Corte era competente anche per i reati ministeriali . Oggi tale funzione, pur con procedure particolari, è assolta dalla giustizia ordinaria.

La pena inflitta non può superare la pena massima prevista per legge al momento della sentenza. L'esecuzione della sentenza è affidata alla Corte d'Assise d'Appello di Roma. [30]

Storia

Il dibattito sulla Corte costituzionale in Assemblea Costituente

Nella seduta di apertura della discussione sulla Suprema Corte costituzionale del 13 gennaio 1947 , il Presidente della Sezione speciale per l'elaborazione delle norme sul potere giudiziario – già vicepresidente dell' Assemblea Costituente –, Giovanni Conti , [31] esordì evidenziando la necessità di raggiungere «un'intesa sugli scopi e sulle funzioni di questo nuovo organo». Fece notare che, secondo il progetto di Piero Calamandrei , alla Corte dovevano essere deferiti i giudizi sull'incostituzionalità di leggi e atti aventi forza di legge, mentre altri Costituenti ritenevano che la funzione unica della Corte dovesse essere l'esame di singoli atti e provvedimenti e non il sindacato su leggi e decreti. Altre proposte discusse in Assemblea volevano che la Corte si occupasse anche dei conflitti fra lo Stato e le Regioni . [32]

L' on. Palmiro Togliatti , nella seduta dell'11 marzo 1947, definì la Corte costituzionale una «bizzarria» grazie alla quale «degli illustri cittadini verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le Assemblee e di tutto il sistema del Parlamento e della democrazia, per esserne i giudici». [33] La riluttanza di molti Costituenti (fra i quali Vittorio Emanuele Orlando , Francesco Saverio Nitti e Luigi Einaudi ) [34] a riconoscere un organo in grado di stabilire la legittimità o l'illegittimità della volontà del Parlamento nasceva dalla convinzione dell'intangibilità della decisione sovrana.

Primo collegio

La Corte costituzionale si insedia ufficialmente il 15 dicembre 1955 con il giuramento dei 15 giudici [35] .

Il 23 gennaio 1956 la Corte elegge Enrico De Nicola presidente.

L'udienza inaugurale [36] si tenne il successivo 23 aprile alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e delle più alte cariche dello Stato. [37]

Subito dopo, ebbe luogo la prima trattazione di una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Prato Antonino Caponnetto , che era al suo primo incarico: nel successivo mese di giugno la sentenza caducò la norma del codice penale fascista che vietava di distribuire volantini sindacali. I sindacalisti Sergio Masi ed Enzo Catani erano stati infatti messi in carcere, ma nel dicembre del 1955 decisero di rivolgersi al pretore di Prato: la sua fu l'ordinanza n. 1 rimessa alla Consulta e nel giro di 4 mesi, grazie a un'azione concordata, 30 pretori seguirono la sua strada. Nell'udienza pubblica i due operai erano difesi tra l'altro da avvocati diventati giuristi di altissimo livello, come Vezio Crisafulli , Giuliano Vassalli e Massimo Severo Giannini . [38] .

Arretrato della Corte

In corrispondenza del biennio dedicato al processo Lockheed [39] , dalla fine degli anni '70 "l'arretrato della Corte assunse una preoccupante evidenza" [40] .

"Un primo passo nel senso della riduzione dell'arretrato si ebbe sotto la presidenza di Antonio La Pergola , allorché furono portate in decisione le questioni pervenute alla Corte prima degli anni '80 ed ancora pendenti. Ma ciò non bastava. Fu il Presidente Francesco Saja (...) ad imprimere una decisa accelerazione all'attività della Corte ea poter annunciare, a consuntivo dell'attività svolta nel 1988, il sostanziale azzeramento dell'arretrato" [41] . L'espansione vertiginosa negli anni ottanta delle decisioni d'inammissibilità fu però criticata, in quanto rese nella forma impropria della sentenza e giustificate solo in parte dall'esigenza di smaltire l'arretrato accumulato durante il processo Lockheed [42] .

Epidemia da COVID-19

A seguito dell'epidemia da COVID-19 , per la prima volta dalla sua fondazione, la Presidenza della Corte ha deciso di sospendere tutte le udienze pubbliche calendarizzate nel mese di marzo. [43] In via temporanea è stato introdotto l'invio in formato elettronico di atti e memorie mediante Posta Elettronica Certificata , con l'esclusione del deposito di nuovi ricorsi, mutuando tale nuova modalità organizzativa dal procedimento amministrativo telematico. [44]

Critiche

Autorizzazione a spese superiori alle entrate

Una delle critiche più frequenti fatte alla Corte Costituzionale [ senza fonte ] è quella d'aver autorizzato, con la sentenza del 1966 , il diritto da parte del Governo e del Parlamento di procedere a una spesa pubblica più elevata rispetto alle entrate dichiarate dal bilancio, producendo così un aumento sconsiderato del debito pubblico.

L'articolo 81 della Costituzione italiana recitava infatti, all'epoca della sentenza:

«Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.»

( Articolo 81 , commi III e IV, della Costituzione della Repubblica Italiana [45] )

Questa norma, introdotta dai costituenti, per evitare o arginare l'aumento del debito pubblico, viene definita da Luigi Einaudi :

«Un baluardo rigoroso ed efficace voluto dal legislatore costituente, allo scopo d'impedire che si facciano maggiori spese alla leggera, senza prima aver provveduto alle relative entrate.»

( Luigi Einaudi . [46] )

Nel 1966 però, la Corte Costituzionale pronuncia una sentenza che dichiara:

«È consentita la possibilità di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi o l'inasprimento di tributi esistenti, la riduzione di spese già autorizzate, l'accertamento formale di nuove entrate, l'emissione di prestiti e via enumerando, anche alla previsione di maggiori entrate.»

( Corte Costituzionale, sentenza 10 gennaio 1966, n.1 [47] )

In questo modo viene autorizzato, seppur di soppiatto, lo scavalcamento del dettato costituzionale e viene consentito al governo di turno di spendere soldi anche in previsione d'entrate future, dando di fatto il via all'esplosione del debito pubblico italiano.

Questa decisione procurerà una denuncia d'incostituzionalità da parte della Corte dei Conti , che però rimarrà inascoltata. [46]

La legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2012) ha introdotto nella Costituzione il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese, cosiddetto "pareggio di bilancio"), che di fatto supera il contenuto della sentenza del 1966 .

Il nuovo testo dell'art. 81 Cost. prevede:

«Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.»

( Articolo 81 , commi II e III, della Costituzione della Repubblica Italiana )

Come conseguenza, la Corte ha avuto occasione di affermare che «il principio di analitica copertura finanziaria – espresso dall'art. 81, terzo comma, Cost., come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 e previsto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 – ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili» (sentenza n. 224 del 2014). Nella sentenza n. 133/2016, poi, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., affermando che nell'approvazione della legge impugnata era stata operata «la realizzazione di tutti gli adempimenti necessari a garantire l'esatta quantificazione e la credibile copertura degli oneri finanziari da esse derivanti, in specie degli adempimenti prescritti dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza). (...) Poiché gli adempimenti prescritti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 sono stati soddisfatti, i conteggi svolti in relazione alla spesa e le previsioni effettuate non appaiono implausibili (sentenza n. 214 del 2012), con conseguente esclusione della violazione dell'obbligo di copertura finanziaria».

Scelta dei quesiti referendari giudicati ammissibili

Molte critiche sono state rivolte, dagli anni sessanta a oggi, alla Corte Costituzionale da parte dei Radicali e dai liberali italiani in merito alle scelte fatte dalla corte in materia d'ammissibilità dei quesiti referendari.

Essendo infatti la Corte costituzionale l'ente atto a pronunciarsi circa l'ammissibilità del referendum, essa dovrebbe, secondo queste critiche, limitarsi a dichiarare inammissibili soltanto i quesiti referendari che, a norma dell'articolo 75 della Costituzione, riguardino leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali:

«Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.»

( Articolo 75 , comma II, della Costituzione della Repubblica Italiana [48] )

La Corte costituzionale nel corso dei decenni ha frequentemente giudicato inammissibili quesiti referendari che nulla avevano a che fare con queste tematiche, e quindi, secondo i loro promotori, dovevano essere dichiarati ammissibili e sottoposti al vaglio degli elettori tramite referendum.

Particolarmente colpiti da queste decisioni della Corte sono i Radicali di Marco Pannella ed Emma Bonino , ai quali dal 1977 al 2004 vengono giudicati inammissibili dalla Corte Costituzionale ben 48 quesiti. [49] [50]

Referendum radicale del 1978

Tra i casi più eclatanti, vi è sicuramente quello dei referendum del 1978 .

Nel 1976 , il pacchetto referendario deciso dal 17º congresso [51] del Partito Radicale acquisiva il carattere di vero e proprio programma politico alternativo della sinistra libertaria di cui i Radicali si consideravano oramai gli unici interpreti. Il movimento così deliberava l'inizio d'una stagione per la raccolta di firme e la presentazione di 8 quesiti referendari che riguardassero le proposte: dell'abrogazione del Concordato ; abolizione della legge Reale ; abolizione di 78 articoli del Codice Rocco ; abolizione del finanziamento pubblico dei partiti; abolizione del codice penale militare di guerra (RD 303/1941) e della legge sull' ordinamento giudiziario militare (RD 1022/1941); abolizione della legge sui manicomi .

Con la sentenza n. 16 del 2 febbraio 1978 , s'inaugura però quella che i Radicali chiamano «la giurisprudenza anti-referendum ed anti-Costituzione della Corte costituzionale». [52]
La Corte costituzionale giudica infatti inammissibili quattro quesiti su otto, precisamente: quello sull'abolizione del Concordato tra Stato italiano e Vaticano , quello su parti del Codice Rocco , ei due per l'abolizione dei Tribunali Militari , sebbene nessuno di questi quattro quesiti riguardi "leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali".

Referendum radicale del 2000

Un altro caso significativo è sicuramente quello dei referendum abrogativi del 2000 .

Quell'anno i Radicali referendari avevano raccolto oltre 16 milioni di firme per la presentazione di 20 quesiti referendari, che però furono drasticamente ridotti a 7 da parte della Corte costituzionale.

Furono giudicati inammissibili i quesiti su: tempo determinato; eliminazione trattenute automatiche associative e sindacali; abolizione del monopolio statale sul collocamento al lavoro; part time ; lavoro a domicilio; abolizione sostituto d'imposta; smilitarizzazione della Guardia di Finanza ; aumento dell'età pensionabile; abolizione del Servizio Sanitario Nazionale ; abolizione del monopolio statale Inail ; introduzione della responsabilità civile dei magistrati; abolizione della carcerazione preventiva; termini ordinatori e perentori; abolizione dei patronati sindacali.

Questa decisione della Corte costituzionale fu così commentata dal politologo Angelo Panebianco :

«Avendo fatto strage dei referendum detti sociali, la Corte ha di fatto salvato i sindacati dal rischio di un pronunciamento popolare. Assai contento deve essere anche il centro-sinistra. L'incubo di passare per il partito della conservazione sociale, della difesa a oltranza dello status quo, è svanito. Il welfare state all'italiana, con le sue poco commendevoli peculiarità, è salvo. La maggioranza non avrà bisogno di andare dietro a Cofferati in una battaglia che le avrebbe ulteriormente alienato simpatie giovanili e consensi nel mondo imprenditoriale. E anche Berlusconi, sul fronte opposto, è stato salvato da imbarazzanti scelte.»

( Angelo Panebianco , Corriere della Sera , 4 febbraio 2000 [53] )

Cena a casa di Luigi Mazzella

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Luigi Mazzella § Controversie .

Nel 2009 ha suscitato polemiche il comportamento tenuto da due giudici della Corte, Luigi Mazzella e Paolo Maria Napolitano : secondo quanto riferito in un articolo del settimanale l'Espresso essi hanno avuto un incontro privato con l'allora presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi , fatto accaduto a maggio 2009, alcuni mesi prima che la Corte fosse chiamata a esprimersi sulla costituzionalità del cosiddetto lodo Alfano , legge che riguardava lo stesso presidente del Consiglio. [54]

Busto di Azzariti

La presenza di un busto dedicato a Gaetano Azzariti nel corridoio nobile della Corte costituzionale ha dato luogo alla richiesta di sua rimozione, dovuta al fatto che Azzariti fu il presidente del Tribunale della razza (l'istituto aveva in realtà il compito di sottrarre alle leggi razziali fasciste chi si appellava, "arianizzandole"), tale richiesta appoggiata mediaticamente dal giornalista Gian Antonio Stella [55] dopo l'uscita del saggio Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte costituzionale , scritto da Massimiliano Boni, consigliere della Corte costituzionale. Una lettera di richiesta di rimozione venne presentata nel 2012 da Paolo Maria Napolitano, nella quale chiedeva: "perché mai il suo busto deve avere l'onore di restare esposto nel corridoio nobile della Corte costituzionale? Non c'è neppure «un motivo di carattere generale» perché «non vi sono i busti di tutti i presidenti». La richiesta di rimozione del busto venne rigettata dalla Corte. [56]

Abito cerimoniale

Nelle occasioni cerimoniali, i giudici costituzionali indossano una toga nera con merletti dorati, su modello dei roboni senesi del Cinquecento, sulla quale portano un collare d'oro con un pendente raffigurante la Repubblica italiana impersonificata e portano con loro un tocco ricamato in oro [57] .

Riferimenti normativi

Note

  1. ^ a b https://www.cortecostituzionale.it/documenti/composizione/bilancio/Bilancio_2020_prev.pdf .
  2. ^ a b c Art. 134 cost. .
  3. ^ LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1, art. 137 ( PDF ), su cortecostituzionale.it .
  4. ^ Legge 11 marzo 1953, n. 87 : Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della corte costituzionale ( PDF ), su governo.it , Governo della Repubblica Italiana . URL consultato il 14 giugno 2014 .
  5. ^ L.cost. 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale - Wikisource , su it.wikisource.org . URL consultato il 25 luglio 2021 .
  6. ^ «Da ieri le leggi fasciste di PS al vaglio della Corte Costituzionale», L'Unità, 24 aprile 1956, pagina 1 ( PDF ), su archivio.unita.news .
  7. ^ Corte costituzionale - La corte costituzionale Italiana , su www.cortecostituzionale.it . URL consultato il 25 luglio 2021 .
  8. ^ Art. 135 comma 6 Cost.
  9. ^ Art. 135 comma 3 Cost.; vedi anche il testo originale dell'articolo .
  10. ^ Sito web della Corte costituzionale: il collegio attuale .
  11. ^ La Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 135 - governo.it .
  12. ^ Legge 11 marzo 1953, n. 87 - cortecostituzionale.it .
  13. ^ Regolamento Generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 (aggiornato alla deliberazione del 14 luglio 2009 pubblicato in GU il 29/7/2009) - cortecostituzionale.it .
  14. ^ Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della ln 87/1953.
  15. ^ Cos'è la Corte Costituzionale : La Presidenza della Corte; capitolo 4, pagine 22-23. Libreria dello Stato - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato .
  16. ^ Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale - giurcost.org .
  17. ^ NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE 7 ottobre 2008 - cortecostituzionale.it .
  18. ^ L. 25 gennaio 1962, n. 20. - Norme sui procedimenti e giudizi di accusa - giurcost.org .
  19. ^ Temistocle Martines, Diritto Costituzionale (a cura di Gaetano Silvestri): L'ordinamento dello Stato italiano - La Corte Costituzionale; 3. Il Presidente della Corte costituzionale, pp. 303-304, Giuffrè Editore 2007. ISBN 88-14-12872-3 .
  20. ^ CORTE COSTITUZIONALE Servizio Studi e massimario, L'INTERPRETAZIONE SECUNDUM CONSTITUTIONEM TRA CORTE COSTITUZIONALE E GIUDICI COMUNI BREVI NOTE SUL TEMA , Seminario del 6 novembre 2009 “Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici” Roma, Palazzo della Consulta (a cura di LORIS IANNUCCILLI), pp. 10-11.
  21. ^ " Piero Calamandrei avvertì immediatamente il pericolo di una involuzione conservatrice e in ogni caso del tradimento dello spirito della Costituzione. E si dette con eccezionale impegno e vigoria di parola ad una campagna svolta in tutta Italia per svegliare la coscienza dei giuristi, e non solo dei giuristi (...) Il punto culminante di questa grande battaglia si ebbe in uno dei primi mesi del 1956 quando Calamandrei espose la sua tesi nella grande aula al piano terreno del Palazzo di Giustizia in Roma, presenti nelle prime file tutti i magistrati della Corte di Cassazione ei magistrati della Procura generale (...) Fatto si è che per il 23 aprile 1956 il presidente della Corte fissò le prime cause, che concernevano (ed erano molto numerose) tutte, la legge di ps del 1931, anteriori dunque alla Costituzione. Facevo parte del manipolo degli avvocati incaricati di sostenere le ragioni delle numerosissime ordinanze di remissione delle parti private costituite dinanzi alla Corte. (...) Si trattava di una difesa collegiale e vi dovette essere un comitato che scelse gli avvocati. L'impegno principale di tutti era quello di sostenere la competenza della Corte anche per le controversie relative alle leggi anteriori alla Costituzione, pur se ognuno si era ritagliato il proprio compito specifico. L'impegno principale era quello affidato preminentemente a Piero Calamandrei, che era il capofila di quel manipolo. Di esso facevano parte Achille Battaglia , Federico Comandini , Costantino Mortati , Vezio Crisafulli , Massimo Severo Giannini e l'avvocato Francesco Mazzei: Giuliano Vassalli , Testimonianza , Giornale di storia costituzionale, I semestre, 2006, p. 56-57.
  22. ^ a b Corte costituzionale della Repubblica Italiana, servizio studi, I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee: giurisprudenza costituzionale 1993-2013 ( PDF ), Roma, 25-26 ottobre 2013.
  23. ^ v. V.Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1984, 402 sgg.
  24. ^ Quest'ultima sanzionò il prolungamento dell'efficacia di norme che non potevano più avere applicazione ai sensi dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ( Norme sul funzionamento della Corte costituzionale ): fu censurata così una disposizione di proroga, che andava nel medesimo senso delle norme caducate dalla sentenza n. 50 del 2014, ossia “convalidando ex lege”, seppure temporaneamente, dei contratti di locazione nulli, dei quali conformava altresì la regolamentazione quanto a durata e corrispettivo.
  25. ^ sentenze n.165 del 1963, n.121 del 1966, n.226 del 1976.
  26. ^ Emma A. Imparato, La Consulta alla prova dell'Italicum: la via dell'autorimessione , Consulta on line, gennaio 2017 .
  27. ^ Si tratta di una categoria, che la Corte autorizza con molta parsimonia, tra i soggetti esterni al giudizio a quo : v. ( https://www.academia.edu/11435904/Intervento_nel_giudizio_di_costituzionalità ).
  28. ^ La peculiarità di questo metodo di determinazione dei confini, deferito ad un potere terzo rispetto ai contendenti, risalta nel diritto comparato: "Mentre in Inghilterra è la stessa magistratura ad assumere un potere decisionale in ordine al giudizio sulla connessione funzionale; in Italia spetta ad un terzo giudice, la Corte costituzionale come giudice dei conflitti, risolvere i casi dubbi di sussistenza della funzione. Ma il dato che fa riflettere maggiormente è la distinta logica alla base dei due percorsi: una cooperativa (Inghilterra), l'altra conflittuale (Italia)" (cfr. v. GURescigno, Corso di diritto pubblico, XVI ed., Bologna, 2017, 461sgg.).
  29. ^ Sentenza Corte costituzionale 47/1991.
  30. ^ Giuseppe Ugo Rescigno, Corso di diritto pubblico , Zanichelli, XVII ed. (2017); A.Barbera-C.Fusaro, Corso di diritto pubblico, X ed., Il Mulino, Bologna, 2018, 321 e 468.
  31. ^ Biografia di Giovanni Conti - comune.montegranaro.fm.it .
  32. ^ La nascita della Costituzione: discussione Assemblea Costituente dell'13 gennaio 1947 sull'articolo 134 - nascitacostituzione.it .
  33. ^ La nascita della Costituzione: discussione Assemblea Costituente dell'11 marzo 1947 sull'articolo 134 - nascitacostituzione.it .
  34. ^ Gaetano Silvestri, Le garanzie della Repubblica , Capitolo 5 - La Corte costituzionale nella svolta di fine secolo. 1. Il ruolo della Corte nel sistema costituzionale; 1.1. Le difficoltà originarie, Giappichelli Editore, 2009, pp. 89-95. ISBN 9788834887981 .
  35. ^ "Il 15 dicembre 1955 le prime nomine ed elezioni dei giudici costituzionali erano già state effettuate. Purtroppo due di essi non potettero prender parte alle sedute del 1956: Giuseppe Capograssi, venuto a morte la mattina stessa della prima udienza (23 aprile 1956) e Giuseppe Lampis , mancato ai vivi il 30 maggio dello stesso (...) Vorrei tornare un momento all'udienza del 23 aprile 1956. Essa cominciò, la mattina alle 9.30, con un annuncio doloroso e del tutto inatteso. Entrarono tredici giudici (Giuseppe Lampis era già gravemente ammalato) e il presidente De Nicola dette notizia della morte del giudice costituzionale Giuseppe Capograssi , avvenuta quella stessa mattina, e dichiarò la sospensione dell'udienza in segno di lutto rinviandone la ripresa alle ore sedici": Giuliano Vassalli , Testimonianza , Giornale di storia costituzionale, I semestre, 2006, p. 56 e p. 57.
  36. ^ La prima sentenza della Corte costituzionale: le memorie processuali (a cura di) Casini Lorenzo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006 fasc. 1, pp. 13 - 76.
  37. ^ Sito web della Corte costituzionale: Discorso inaugurale .
  38. ^ A ricordare l'episodio, nel corso di un dibattito organizzato a palazzo della Consulta il 28 aprile 2016 per celebrare l'anniversario, è stato lo storico del diritto, Maurizio Fioravanti (ANSA).
  39. ^ "Il processo Lockheed, innanzi tutto, (...) ha non solo costretto a una riduzione drastica dell'attività "ordinaria" per l'anno 1978 e per i primi mesi dell'anno in corso, ma ha altresì impegnato un membro prestigioso della Corte, l'attuale vicepresidente, nella preparazione della elaboratissima sentenza sul caso sino a pochi mesi fa e ha nuovamente richiamato l'attenzione del Collegio giudicante nell'ultima parte del mese di luglio e nei primi giorni dell'agosto scorsi": Corte costituzionale, Incontro con la stampa del Presidente Leonetto Amadei , 18 dicembre 1979.
  40. ^ vVCrisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1984, II; A.Barbera-C.Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 2018, X ed., 441ss.
  41. ^ Quarantesimo anniversario della Corte costituzionale, Discorso celebrativo del Presidente Mauro Ferri .
  42. ^ Lorenza Carlassare, Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale , in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale , Milano, 1988, 31; ID. Le questioni inammissibili e la loro riproposizione , 1984.
  43. ^ Emergenza COVId-19: la Consulta rinvia le udienze pubbliche, continuano le altre attività ( PDF ), su cortecostituzionale.it , Ufficio Stampa della Corte costituzionale, 9 marzo 2020, p. formato = pdf. URL consultato il 14 marzo 2020 ( archiviato il 14 marzo 2020) . Ospitato su archive.is .
  44. ^ Misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ( PDF ), su cortecostituzionale.it , Roma, 12 marzo 2020, p. 1. URL consultato il 14 marzo 2020 ( archiviato il 14 marzo 2020) . Ospitato su archive.is . e anche https://www.ildirittoamministrativo.it/ .
  45. ^ Senato.it - Articolo 81 della Costituzione .
  46. ^ a b Dallo Stato partitocratico alla società libera , a cura di Giuseppe Rippa , Quaderni Radicali no. 103, speciale luglio 2009, p. 24.
  47. ^ ConsultaOnLine |http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0001s-66.html
  48. ^ Senato.it - Articolo 75 della Costituzione .
  49. ^ La peste italiana , p. 15 Archiviato il 24 agosto 2009 in Internet Archive ..
  50. ^ Dallo Stato partitocratico alla società libera (a cura di Giuseppe Rippa ), Quaderni Radicali no. 103, speciale luglio 2009, p. 28.
  51. ^ Mozione generale approvata dal XVII Congresso del Pr Archiviato il 26 settembre 2007 in Internet Archive ., Napoli 31 ottobre, 1, 2, 3 e 4 novembre 1976.
  52. ^ Dallo Stato partitocratico alla società libera (a cura di Giuseppe Rippa ), Quaderni Radicali no. 103, speciale luglio 2009.
  53. ^ Angelo Panebianco, La Consulta ci ripensa , "Corriere della Sera", 4 febbraio 2000.
  54. ^ Peter Gomez, Consulta, la cena segreta , su espresso.repubblica.it , L'Espresso, 26 giugno 2009. URL consultato il 30 novembre 2009 .
  55. ^ Un antisemita alla Suprema Corte L'incredibile caso di Gaetano Azzariti .
  56. ^ [ http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_marzo_29/corte-costituzionale-il-busto-presidente-antisemita-resta-qui-9ce777d8-d5d8-11e4-b0f7-93d578ddf348.shtml Gian Antonio Stella Corte costituzionale: «Il busto del presidente antisemita resta qui», Corriere della sera 29 marzo 2015.
  57. ^ Corte costituzionale italiana, Che cos'è la Corte costituzionale ( PDF ), 2016.
  58. ^ https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione

Bibliografia

  • Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale , Il Mulino, 1988, ISBN 978-88-15-01769-7 .
  • Gaetano Silvestri, Le garanzie della Repubblica , Giappichelli Editore, 2009, ISBN 978-88-348-8798-1 .
  • Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico , Giappichelli Editore, 2010. ISBN 978-88-348-1412-3
  • Temistocle Martines, Diritto costituzionale , Giuffrè, 2011, ISBN 978-88-14-15652-6 . (a cura di Gaetano Silvestri)
  • D'Atena Antonio, Vezio Crisafulli giudice e la giurisprudenza sulla giustizia costituzionale , in Diritto e società, 2011 fasc. 2-3, pp. 193 - 208

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