Reforma constituțională Renzi-Boschi

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Reforma constituțională Renzi-Boschi
Matteo Renzi și Maria Elena Boschi.jpg
Matteo Renzi și Maria Elena Boschi,
promotori ai legii constituționale în Parlament
Titlu extins Prevederi pentru depășirea bicameralismului egal, reducerea numărului de parlamentari, limitarea costurilor de funcționare ale instituțiilor, suprimarea CNEL și revizuirea titlului V din partea II a Constituției
Stat Italia Italia
Legea tipului text de drept constituțional
Legislatură XVII
Propunător Matteo Renzi ,
Maria Elena Boschi
( Guvernul Renzi )
Implementare PD , NCD , SC , UDC , ALA [1]
Date cheie
Promulgare nu sa întâmplat din cauza rezultatului referendumului din 4 decembrie 2016
Semnată de -
Text
Trimitere la text în Monitorul Oficial

Reforma constituțională Renzi-Boschi [ A1 ] a fost o propunere de revizuire a Constituției Republicii Italiene cuprinsă în textul legii constituționale aprobat de Parlamentul italian la 12 aprilie 2016 și supus referendumului la 4 decembrie 2016. [2]

Reforma, născută cu un proiect de lege prezentat de guvernul Renzi la 8 aprilie 2014, vizează „depășirea bicameralismului egal , reducerea numărului de parlamentari, limitarea costurilor de funcționare a instituțiilor, suprimarea CNEL și revizuirea titlului V al părții a II-a din Constituție ». [3]

În special, măsura propunea o reformă radicală a Senatului Republicii , a cărei funcție principală ar fi aceea de a reprezenta instituțiile teritoriale, concurând în mod egal cu cealaltă cameră în activitatea legislativă doar în anumite cazuri. [4] Numărul senatorilor ar fi fost redus de la 315 la 100 de membri, care - cu excepția a cinci numiți de președintele Republicii - ar fi fost aleși de consiliile regionale dintre membrii proprii și din primarii lor teritorii. Prin urmare, Camera Deputaților ar rămâne singurul organism care va exercita funcția de îndrumare politică și control asupra activității guvernului, către care va rămâne titularul relației de încredere . Unele modificări au fost introduse și în mecanismul pentru alegerea președintelui Republicii și pentru numirea judecătorilor Curții Constituționale . Reforma a prevăzut, de asemenea, eliminarea din Cartă a referințelor la provincii , abolirea Consiliului Național pentru Economie și Muncă (CNEL) și abolirea listei legislației concurente între stat și regiuni ; au fost avute în vedere și modificări în ceea ce privește referendumurile populare, procedurile legislative și utilizarea decretului de urgență .

Propunerea de reformă, împotrivită cu amărăciune de opoziția parlamentară și de unii juriști, a fost aprobată cu o majoritate mai mică de două treimi din membrii fiecărei camere: în consecință, așa cum prevede articolul 138 din Constituție, dispoziția nu a fost promulgată direct, fiind a prevăzut dreptul de a solicita un referendum pentru a-l supune judecății alegătorilor. Consultarea populară , solicitată atât din inițiativa parlamentară, cât și printr-o colectare de semnături, a avut loc la 4 decembrie 2016; [5] Nu a fost necesar să se ajungă la un cvorum . [6] Referendumul a înregistrat o participare ridicată, egală cu 65,47% dintre alegători și o afirmare clară a voturilor împotrivă, egală cu 59,12% din voturile valabile. Prin urmare, reforma nu a intrat în vigoare.

Istorie

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Comisia parlamentară pentru reformele constituționale .

Încă din primii ani de la intrarea în vigoare a Constituției , sistemul bicameral egal și mai general procedura legislativă a Republicii Italiene au făcut obiectul unor critici și propuneri de modificare, în special din cauza riscurilor de încetinire și impas cauzate prin mecanismul. a așa-numitei " navete parlamentare ": [7] [8] deja în 1948 structura Senatului a continuat să fie discutată odată cu înființarea unui "comitet de studiu" special pentru a evalua posibilitatea creșterii numărului a senatorilor aleși cu privire la Camera, în timp ce unul dintre primele apeluri autoritare pentru a depăși garanția excesivă a unui „bicameralism integral” de către Giuseppe Dossetti datează din 1951. [9] [10] În 1982, comisiile de afaceri constituționale ale celor două camere ale Parlamentului italian au înființat primele „comisii selectate” pentru examinarea propunerilor de schimbări instituționale, care în aprilie a anului următor au dus la nașterea primului bicameral. comisie pentru reforme constituționale , a cărei primă sesiune a fost condusă de Aldo Bozzi la 30 noiembrie 1983. [11] [12]

Cu toate acestea, niciuna dintre numeroasele propuneri formulate de-a lungul timpului pentru a face modificări substanțiale la bicameralismul perfect nu s-a concretizat într-o lege constituțională până în anii 2000. Proiectul de revizuire constituțională 2005-2006 , aprobat de Parlament, dar respins de referendumul din 2006 , pe lângă consolidarea puterilor a primului ministru odată cu introducerea premierului , unul dintre punctele principale a inclus tranziția la un bicameralism imperfect cu proceduri cu o singură cameră, menținerea a două camere (cu transformarea Senatului într-un Senat federal prin alegeri directe) care ar putea adopta legi , în problemele propriei competențe, în mod autonom, fără trecerea la cealaltă cameră; Camera Deputaților a fost, de asemenea, singura responsabilă de exprimarea încrederii în Guvern. [13]

Parlamentul a revenit apoi la tratarea reformelor instituționale din 2010, cu discutarea unui proiect de lege care vizează formarea unei adunări constituente [14], dar textul consolidat dintre diferitele propuneri care au urmat s-a aglomerat în discuțiile din clasă.

Giorgio Napolitano , președintele Republicii din 2006 până în 2015, a accelerat nașterea reformei [15] [16]

În 2013, președintele Republicii Giorgio Napolitano a decis să reînvie procesul de reformă prin numirea unei comisii de „înțelepți” care să facă propuneri cu privire la chestiuni instituționale și economico-sociale, lucrând în două grupuri distincte. Grupul care a formulat propuneri pentru îmbunătățirea structurii instituționale a fost format din Mario Mauro , Valerio Onida , Gaetano Quagliariello și Luciano Violante , care au sugerat să depășească bicameralismul perfect prin mutarea într-o singură cameră „politică”, reducând Senatul la „Senat”. a regiunilor „reprezentând autonomiile regionale. [17] Începând din iulie 2013, a început procesul unui proiect de lege promovat de guvernul Letta, care prevedea crearea unei comisii parlamentare pentru reformele constituționale și o derogare de la articolul 138 din Constituție care reglementează procedura de revizuire constituțională pentru a se asigura că reforma ar putea avea loc mai repede. [18] Cu toate acestea, dispoziția nu a ajuns la aprobarea finală din cauza protestelor pline de viață ale opozițiilor [19] și a ieșirii din majoritatea Forza Italia , care a retras sprijinul pentru dispoziție prin eliminarea majorității celor două treimi din Parlament. [20]

Procesul de reforme constituționale a cunoscut un nou punct de cotitură cu victoria lui Matteo Renzi în primele Partidului Democrat din 8 decembrie 2013. La 18 ianuarie 2014 Renzi a semnat așa-numitul Pact al Nazarenei cu Silvio Berlusconi în care doi lideri au ajuns la un acord cu privire la conținutul reformei constituționale și la noua lege electorală care urmează să fie propusă Parlamentului. După puțin peste o lună, pe 22 februarie 2014 Renzi a devenit prim-ministru . Prin urmare, noul guvern Renzi a prezentat un proiect de lege constituțional al inițiativei guvernamentale la 8 aprilie 2014. [21] Textul a fost aprobat cu amendamente de către Senat la 8 august al aceluiași an, în timp ce la 10 martie 2015, cu amendamente, a sosit aprobarea Camerei, dar între timp sprijinul partidului condus de Silvio Berlusconi după fricțiunea cu PD născută cu ocazia alegerii noului președinte al Republicii Sergio Mattarella . [21] [22] Din luna iulie a fost apoi rediscutată în Senat, care a aprobat-o cu noi modificări la 13 octombrie 2015. [21] Camera a aprobat noul text transmis de Senat la 11 ianuarie 2016; pe 20 ianuarie Senatul a aprobat-o într-o a doua rezoluție cu 180 de voturi pentru, 112 împotrivă și 1 abținere (293 alegători). [21] [23] La 12 aprilie 2016, Camera a dat aprobarea finală, reaprobând-o cu 361 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri pentru un total de 368 alegători; de fapt, opoziția a preferat să părăsească sala de clasă în momentul votului în semn de disidență. [21] [24] [25]

Prevederea a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 aprilie 2016 (seria generală nr. 88). După cum se prevede la articolul 138 din Constituție, reforma nu a fost promulgată imediat, deoarece exista facultatea de a solicita un referendum de confirmare pentru a o supune alegătorilor; de fapt, dacă o lege constituțională este aprobată în a doua rezoluție cu o majoritate mai mică de două treimi din membrii fiecăreia dintre cele două camere, cererea de referendum poate fi prezentată de o cincime din membrii unei camere, de cinci consiliile regionale sau de 500.000 de alegători în termen de trei luni de la publicarea textului în Monitorul Oficial . [26]

La 20 aprilie 2016, atât parlamentarii de opoziție (Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Forza Italia și Sinistra Italiana), cât și cei ai majorității (Partidul Democrat, Alianța Populară (NCD-UDC), Democrația de Solidaritate - Centrul Democrat) au depus semnăturile necesare la Curtea Supremă de Casație .[27]

Procesul de reformă a fost mult timp legat de cel al noii legi electorale, Italicum , aprobată definitiv la 4 mai 2015, dar a cărei aplicabilitate a fost amânată la 1 iulie 2016. [28] [29]

Cronologie

  • 8 decembrie 2013: Matteo Renzi câștigă primarul Partidului Democrat
  • 18 ianuarie 2014: Renzi și Berlusconi creează „ Pactul Nazarenului ” pentru a reforma Constituția și legea electorală
  • 22 februarie 2014: la opt zile după demisia lui Enrico Letta și la cinci zile după ce Renzi i-a fost încredințată sarcina de a forma un nou guvern, noul guvern pe care l-a condus depune jurământul, câștigând încredere în Parlament în următoarele două zile
  • 12 martie 2014: Camera Deputaților aprobă o primă versiune a Italicum în primă lectură
  • 8 aprilie 2014: Matteo Renzi și Maria Elena Boschi prezintă Senatului proiectul de lege constituțional [21]
  • 8 august 2014: Senatul aprobă proiectul de lege cu amendamente cu 183 da, 0 nu și 4 abțineri; Forza Italia votează pentru, celelalte opoziții părăsesc sala în momentul votului [30]
  • 31 ianuarie 2015: Sergio Mattarella este ales al 12-lea președinte al Republicii, în locul lui Giorgio Napolitano; „pactul nazarineanului” se dizolvă în câteva zile [22]
  • 10 martie 2015: după noi modificări, după voturi asupra amendamentelor chiar noaptea pentru a depăși obstrucția opoziției, Camera votează și ea reforma cu 357 voturi pentru, 125 împotrivă și 7 abțineri, pe fondul controversei tuturor forțelor minoritare , Forza Italia a inclus [21] [31] [32]
  • 4 mai 2015: noua lege electorală primește undă verde definitivă de la Cameră [33]
  • 13 octombrie 2015: cu alte modificări, Senatul aprobă proiectul de lege privind reforma constituțională cu 178 da, 17 nu și 7 abțineri; opoziția părăsește sala în momentul votului [34] [35]
  • 11 ianuarie 2016: Camera aprobă textul Senatului cu 367 da, 194 nu și 5 abțineri [36]
  • 20 ianuarie 2016: Senatul Republicii aprobă textul în a doua rezoluție cu 180 da, 112 nu și 1 abținere [37]
  • 12 aprilie 2016: Camera Deputaților acordă, de asemenea, aprobarea definitivă a proiectului de lege de revizuire constituțională cu 361 da, 7 nu și 2 abțineri, în timp ce opozițiile părăsesc din nou sala de protest [24]
  • 15 aprilie 2016: textul legii constituționale este publicat în Monitorul Oficial nr. 88 [38]
  • 20 aprilie 2016: grupuri de deputați și senatori ai majorității și opoziției depun separat cereri de referendum constituțional Curții Supreme , în timp ce o procedură de colectare a semnăturilor populare este inițiată de Comitetul pentru nr[27]
  • 10 mai 2016: Oficiul Central pentru referendum admite cele patru cereri de referendumuri parlamentare, declarând legitimă întrebarea referendumul [39] ; ulterior este prezentată și o cerere de referendum popular, declarată legitimă la 8 august [40]
  • 26 septembrie 2016: Consiliul de Miniștri stabilește data referendumului [41]
  • 4 decembrie 2016: data referendumului constituțional [41]

Conținutul reformei

Proiectul de lege prezentat de guvernul Renzi a adus mai multe modificări titlului IV din partea I și titlurilor I, II, III, V și VI din partea II din Constituție (în total 47 de articole din 139, deși unele sunt modificate doar în consecință la abolirea provinciilor și bicameralismul perfect [42] [43] ), privind funcționarea Camerelor și procesul legislativ, funcțiile și componența Senatului, alegerea președintelui Republicii și metodele de atribuire a încrederii guvernului. Modificări suplimentare legate de echilibrul dintre femei și bărbați în reprezentare, legile și referendumurile inițiativei populare, abolirea CNEL, introducerea principiului transparenței pentru administrația publică, relația dintre stat și autoritățile locale minore și alegerea judecătorii Curții Constituționale.

În detaliu, în versiunea sa finală aprobată la 12 aprilie 2016 și publicată trei zile mai târziu în Monitorul Oficial , legea de revizuire constituțională prevedea modificările ordinii instituționale italiene prezentate mai jos. [3] [44]

Modificarea bicameralismului și noul proces legislativ

Comparație cu producția legislativă pre-reformă

Potrivit unei analize a Openpolis din noiembrie 2016, noul sistem legislativ propus de reformă, dacă ar fi aplicat legislației celui de-al XVII - lea legislativ , ar fi văzut 90% din legile aprobate definitiv numai de Cameră, în timp ce doar restul de 10% s-ar fi menținut.un proces perfect cu două camere. [45]

În ceea ce privește calendarul, în a 17-a legislatură noile legi au fost aprobate în medie în 237 de zile, dar cu o profundă disparitate în funcție de inițiativă: proiectele de lege guvernamentale au fost aprobate în 172 de zile, mai puțin de șase luni, față de cele 504, aproape un an și jumătate, necesare pentru propunerile de inițiativă parlamentară. [46] Așa cum a fost confirmat anterior de un raport privind activitatea din legislatura 16 și 17 (între 2008 și 2015), legile de inițiativă executivă reprezintă aproximativ 80% din total. [46] [47]

Saltul din cameră în cameră a avut loc pentru una din cinci legi și doar un număr foarte limitat ceruse mai mult de trei aprobări de cameră. [48] Cu toate acestea, acest număr mic este atribuit și instrumentelor utilizate și uneori abuzate de majorități pentru a accelera timpul, inclusiv maxi-amendamente, chestiuni de încredere și decret urgent. [49] Între 2008 și 2015, aproximativ 26,5% din noile legi au fost de fapt conversii de decrete (36% ratificări ale tratatelor internaționale și mai puțin de jumătate au constituit restul legilor ordinare), în timp ce pentru 27% aprobarea ceruse cel puțin un vot de încredere. [47]

Sistemul bicameral propus a sancționat depășirea așa-numitului bicameralism perfect , introducând un bicameralism diferențiat : [50] Camera Deputaților va deveni singura care va exercita pe deplin funcția legislativă, de direcție politică și control asupra Guvernului, devenind astfel singurul titular al unei relații de încredere cu Guvernul. [51] Deputații ar rămâne, de asemenea, singurii „reprezentanți ai națiunii”. Senatul , pe de altă parte, va deveni „reprezentant al instituțiilor teritoriale”, exercitând funcții de legătură între stat și celelalte organe constitutive ale Republicii, și între acestea și Uniunea Europeană , participând astfel la formarea și implementarea politicile comunitare, verificându-le impactul direct asupra teritoriilor. [52] Senatul ar fi, de asemenea, responsabil pentru evaluarea politicilor publice și a activităților administrațiilor publice, verificarea punerii în aplicare a legilor statului și exprimarea opiniilor cu privire la numirile care intră în competența guvernului; funcțiile ar fi exercitate „concomitent” cu cealaltă cameră. [52]

«Parlamentul este format din Camera Deputaților și Senatul Republicii.
Legile care stabilesc modalitățile de alegere a camerelor promovează echilibrul dintre femei și bărbați în reprezentare.
Fiecare membru al Camerei Deputaților reprezintă națiunea.
Camera Deputaților deține o relație de încredere cu Guvernul și exercită funcția de direcție politică, funcția legislativă și cea de control al activității Guvernului.
Senatul Republicii reprezintă instituțiile teritoriale și exercită funcții de legătură între stat și celelalte organe constitutive ale Republicii. Contribuie la exercitarea funcției legislative în cazurile și conform procedurilor stabilite de Constituție, precum și la exercitarea funcțiilor de legătură între stat, celelalte organe constitutive ale Republicii și Uniunea Europeană. Participă la deciziile care vizează formarea și punerea în aplicare a actelor legislative și a politicilor Uniunii Europene. Evaluează politicile publice și activitățile administrațiilor publice și verifică impactul politicilor Uniunii Europene asupra teritoriilor. Contribuie la exprimarea opiniilor cu privire la numirile sub competența Guvernului în cazurile prevăzute de lege și la verificarea punerii în aplicare a legilor statului.

Parlamentul se întrunește în sesiune comună a membrilor celor două Camere numai în cazurile stabilite de Constituție. "

( Noua formulare a articolului 55 din Constituție propusă de reformă [53] )

În special, contribuția Senatului la funcția legislativă a fost prevăzută de articolul 70 reînnoit pentru următoarele aspecte, pentru care ar continua să existe o procedură de aprobare „egală bicamerală”, în care legile trebuie să fie aprobate, în același text, de ambele camere ale Parlamentului: [4] [53]

  • legile de revizuire constituțională și alte legi constituționale, astfel cum sunt reglementate de articolul 138;
  • legile privind alegerea Senatului și cazurile de neeligibilitate și incompatibilitate a senatorilor;
  • legi care pun în aplicare prevederi constituționale privind protecția minorităților lingvistice, referendumuri și alte forme de consultare populară;
  • ratificarea tratatelor referitoare la apartenența Italiei la Uniunea Europeană și a legilor care stabilesc regulile generale, formele și condițiile de participare a Italiei la formularea și punerea în aplicare a politicilor comunitare;
  • legile cu privire la organizarea entităților teritoriale și cu relațiile lor cu statul, inclusiv prin urmare cu privire la funcțiile lor, la organele lor constitutive și la legislația electorală, la acordarea unor forme particulare de autonomie regiunilor și provinciilor autonome, precum și cu privire la participarea lor la formare și la punerea în aplicare a acordurilor internaționale și a actelor de reglementare comunitare, cu privire la exercitarea puterii substitutive a Guvernului asupra autorităților locale, la atribuțiile de proprietate către autoritățile locale, la variațiile teritoriale ale regiunilor și la relațiile lor directe cu statele străine.

În ceea ce privește generalitatea proiectelor de lege aprobate numai de Cameră, adică referitoare la toate aspectele pentru care competiția Senatului nu ar fi fost obligatorie, procesul de aprobare ar fi prevăzut totuși o participare limitată a celeilalte camere. Procedura legislativă imperfectă bicamerală , definită și ca „cameră unică participativă” în timpul audierii reformei în cameră, [54] ar fi prevăzut, de fapt, că, înainte de promulgare , fiecare proiect de lege aprobat de cameră ar fi transmis către Senatul, care în termen de zece zile, la cererea unei treimi din membrii săi, ar fi putut să-l examineze. [55] Dacă ar fi dispus să o examineze, ar fi avut treizeci de zile pentru a delibera propuneri de modificări, asupra cărora hotărârea definitivă ar fi fost apoi la latitudinea Camerei. Pentru chestiuni a căror putere legislativă regională ar fi fost transferată statului în aplicarea „clauzei supremației”, examinarea Senatului ar fi fost organizată indiferent de solicitarea unei treimi din membri, iar Camera ar fi putut respinge orice amendamente propuse de către Senat cu majoritatea absolută a membrilor săi numai prin hotărârea la rândul lor cu majoritatea absolută a membrilor săi. Legile bugetare ar fi întotdeauna examinate de Senat, care ar fi putut propune modificări în termen de cincisprezece zile de la transmiterea textului (în loc de în termen de treizeci de zile). [56] [57]

Fiecare membru al Senatului, precum și Camera, și-ar fi păstrat dreptul de a prezenta proiecte de lege cu privire la orice problemă. Toate proiectele de lege, cu excepția celor cu aprobare bicamerală, ar fi trebuit să fie prezentate Camerei. Mai mult, Senatul, cu o rezoluție a majorității absolute a membrilor săi, ar fi putut solicita Camerei să continue examinarea unui proiect de lege: în acest caz, camera ar fi avut șase luni să se pronunțe. [58] [59] Deliberarea stării de război, emiterea măsurilor de grațiere și amnistie, ratificarea tratatelor internaționale (cu excepția celor referitoare la apartenența Italiei la Uniunea Europeană) ar depinde doar de Cameră. și facultatea de a autoriza sau nu persecuția de către autoritatea judiciară obișnuită pentru infracțiuni ministeriale. [60] [61]

Rezolvarea conflictelor de competență ar fi fost încredințată acordurilor dintre președinții celor două camere, dar o intervenție ulterioară a Curții Constituționale ar fi rămas posibilă. [62] În dispozițiile privind ședințele camerelor, se prevedea, de asemenea, ca regulamentele camerelor, adoptate cu majoritatea absolută a membrilor, să garanteze drepturile minorităților parlamentare și, în cameră, să reglementeze statutul opoziții; de asemenea, a fost sancționată datoria membrilor Parlamentului „de a participa la sesiunile Adunării și la lucrările comisiilor”. [63]

Decretele și proiectele de lege guvernamentale

Executivul ar fi avut dreptul să ceară Camerei Deputaților să rezolve, în termen de cinci zile de la cerere, că un proiect de lege „indicat ca esențial pentru punerea în aplicare a programului de guvernare” ar trebui plasat pe ordinea de zi cu prioritate și ajunge la un vot final în următoarele 70 de zile, care poate fi prelungit cu maximum 15 zile în raport cu complexitatea proiectului de lege și cu timpul de examinare de către Comisie. Mai mult, timpii pentru posibila examinare a Senatului în ceea ce privește procedura obișnuită ar fi fost reduși la jumătate (cinci zile pentru a solicita discuția și cincisprezece pentru a formula propuneri pentru modificări), în timp ce timpii pentru evaluarea și discuția eventualele amendamente propuse Camerei ar fi fost incluse în limita generală de 70 de zile în care textul ar fi trebuit să primească pronunțarea finală. [64] Problemele care intră în competența ambelor camere și textele legale privind bugetul, ratificarea tratatelor internaționale, alegerile, amnistia și grațierea ar fi fost excluse din această procedură definită ca „la o anumită dată”. [64] [65] Indicarea modalităților și limitelor exercitării noii prerogative guvernamentale este încredințată noului regulament al Camerei. [64]

În ceea ce privește decretul de urgență , a cărui utilizare ar fi putut fi redusă datorită introducerii procedurii la o anumită dată [66], unele limite de utilizare a acestuia, prevăzute deja de legea nr. 400 din 1988 (art. 15) și sentințele anterioare ale Curții Constituționale. [67] În special, s-a specificat că atât decretele, cât și legile de conversie ar trebui să aibă un conținut specific, omogen și compatibil cu titlul, fără a conține „dispoziții străine obiectului sau scopurilor decretului”. [68] În timpul transformării decretelor în lege (care ar fi trebuit să aibă loc în decurs de 60 de zile), în cazul unei proceduri participative cu o singură cameră, Senatul ar fi putut propune modificări în termen de 10 zile de la data transmiterii textului de către cameră. O amânare de 30 de zile de conversie în lege ar fi fost, de asemenea, inserată dacă președintele Republicii ar fi solicitat o nouă rezoluție înainte de promulgare. [69]

Noua componență a Senatului

Palazzo Madama , sediul Senatului

Componența Senatului ar fi redusă la 100 de senatori, aproximativ o treime din cei 315 (plus senatori pe viață ) prevăzuți în textul anterior. [70]

Nouăzeci și cinci de senatori ar fi trebuit să reprezinte instituțiile teritoriale (nu mai sunt națiunea) și ar fi fost aleși de consiliile regionale și de consiliile provinciilor autonome Trento și Bolzano; dintre aceștia 95, 74 ar fi aleși dintre membrii acelorași consilii și 21 din primarii municipiilor din teritoriile respective, în măsura unui primar pentru fiecare teritoriu. Așadar, alegerile populare directe ar fi fost înlocuite cu alegeri de gradul doi de către consilieri. [71] În ceea ce privește alegerile, reforma propusă a textului constituțional prevedea că, într-un mod amânat la o lege ulterioară, senatorii au fost aleși „cu metoda proporțională”, „în conformitate cu alegerile exprimate de alegători pentru consilierii candidați cu ocazia reînnoirii acelorași organe ", și" pe baza voturilor exprimate și a componenței fiecărui Consiliu ". [A 2] [70] Distribuția la nivel național ar fi continuat să se facă proporțional cu populația rezultată din ultimul recensământ general , cu excepția unui număr minim de doi senatori pentru fiecare regiune și pentru fiecare dintre provinciile autonome. din Trento și Bolzano. Senatorii aleși de cetățenii italieni cu reședința în străinătate nu vor mai fi avuți în vedere. Mandatul senatorilor ar coincide cu cel al consiliilor regionale din care ar fi aleși; în plus, senatorii ar fi renunțați la încetarea funcției lor regionale sau locale. Prin urmare, Senatul va deveni un organism cu reînnoire continuă parțială, care nu va fi dizolvat, prin modificarea legislației care prevede un Senat ales în întregime la fiecare 5 ani, cu excepția cazului în care Camerele sunt dizolvate anticipat. [72]

Distribuția locurilor pe regiuni pe baza recensământului din 2011 conform propunerii de reformă [73]
regiune Scaune regiune Scaune regiune Scaune
Abruzzo 2 Lazio 8 Sardinia 3
Tirolul de Sud 2 Liguria 2 Sicilia 7
Basilicata 2 Lombardia 14 Toscana 5
Calabria 3 Marche 2 Trentino 2
Campania 9 Molise 2 Umbria 2
Emilia Romagna 6 Piemont 7 Valle d'Aosta 2
Friuli Venezia Giulia 2 Puglia 6 Veneto 7
Complessivamente 74 consiglieri regionali e 21 sindaci, cui si sarebbero aggiunti i senatori di nomina presidenziale (fino a 5) ei presidenti emeriti della Repubblica.

Fino a cinque senatori sarebbero stati nominati «per altissimi meriti» dal presidente della Repubblica. Tali senatori (che avrebbero sostituito i senatori a vita ) sarebbero rimasti in carica sette anni e non avrebbero potuto essere nuovamente nominati. Sarebbero rimasti invece senatori di diritto ea vita i presidenti emeriti della Repubblica . [74] Inoltre nelle disposizioni transitorie della riforma era previsto che rimanessero in carica i quattro senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della riforma ( Elena Cattaneo , Mario Monti , Renzo Piano e Carlo Rubbia ), ma il loro numero sarebbe stato contato nel numero complessivo di cinque senatori nominabili dal Presidente della Repubblica. [75]

La riforma avrebbe soppresso l'articolo 58 sull'elettorato attivo e passivo, non prevedendo più specifici limiti d'età per la carica di senatore (poiché occorrono 25 anni per votare il Senato e 40 anni per essere eletto senatore) oltre quelli derivanti dai rispettivi organi di provenienza: 18 anni sia per l'elettorato attivo che passivo. [76] [77] Ai senatori non sarebbe più spettata alcuna indennità parlamentare per il ruolo, anche se il regolamento interno avrebbe potuto prevedere eventuali rimborsi-spese o misure simili; [44] sarebbero invece rimasti validi il divieto di vincolo di mandato e l' immunità parlamentare . [78]

Leggi elettorali, d'iniziativa popolare e referendum

Secondo le modifiche proposte agli articoli 55 e 122 della Costituzione, le leggi elettorali, comprese quelle regionali, avrebbero dovuto promuovere "l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza". [53] [79] [80] Sarebbe stato così specificato e rafforzato quanto sancito dall'attuale articolo 51, modificato nel 2003 (la Repubblica promuove "le pari opportunità tra donne e uomini" al fine dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ), e dall'art. 117, modificato nel 2001 (le leggi regionali promuovono "la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive"). [81] Le leggi elettorali dei due rami del parlamento sarebbero stati approvati con due diversi procedimenti: la legge elettorale della Camera dei deputati sarebbe rientrata tra quelle approvate dalla sola Camera dei deputati con partecipazione consultiva del Senato, mentre la legge elettorale del Senato sarebbe stata approvata da entrambe le Camere paritariamente. [82] Inoltre, almeno un quarto dei componenti della Camera o un terzo dei componenti del Senato avrebbero avuto facoltà di chiedere alla Corte costituzionale un giudizio preventivo di legittimità prima della promulgazione di nuove leggi sull'elezione dei membri della Camera o del Senato. [83]

Per quanto riguarda le leggi di iniziativa popolare , da un lato il numero di firme necessario per la presentazione di un disegno di legge sarebbe stato aumentato da 50 000 a 150 000, dall'altro sarebbe stato introdotto il principio che la discussione e la deliberazione in merito ai disegni di legge di iniziativa popolare dovesse essere garantita secondo tempi certi da stabilire nei regolamenti parlamentari. [58] [84]

Sarebbero stati inoltre introdotti due nuovi tipi di referendum popolari, propositivi e d'indirizzo, nonché "altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali", la cui disciplina sarebbe stata rinviata ad una successiva legge costituzionale che ne avrebbe stabilito "condizioni ed effetti", e ad una legge ordinaria bicamerale che ne avrebbe disposto le modalità di attuazione. [58] Per quanto riguarda i referendum popolari abrogativi, se fossero stati richiesti da almeno 800 000 elettori invece che 500 000, sarebbero stati validi anche nel caso si fosse espressa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche ; se richiesti da almeno 500 000 elettori ma meno di 800 000, o da cinque consigli regionali, sarebbe rimasto invariato il quorum della maggioranza degli aventi diritto. [85]

Elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte costituzionale

Il Presidente della Repubblica sarebbe stato eletto dal Parlamento riunito in seduta comune e non più anche dai delegati regionali. Sarebbe cambiata anche la maggioranza necessaria per l'elezione. Attualmente, dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dopo i due terzi richiesti per le prime tre votazioni; la proposta di riforma invece avrebbe richiesto dal quarto scrutinio la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea, e dal settimo i tre quinti dei votanti. [86]

Il calcolo del quorum sul numero dei votanti anziché dei componenti, a partire dal settimo scrutinio, avrebbe comportato che lo stesso diventi potenzialmente variabile, non rientrando nel computo dei votanti gli assenti e, stante l'applicazione del regolamento della Camera dei deputati, nemmeno gli astenuti; invece sarebbero state contate nel numero dei votanti sia le schede bianche sia le nulle.[87] Ad ogni modo, ai fini del numero legale, l'art. 64 della Costituzione (nella parte non modificata e tuttora vigente) prevede che "le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti". [88] Ipotizzando quindi un'assemblea composta da 732 grandi elettori (630 deputati, 100 senatori e 2 presidenti emeriti ), le votazioni avrebbero visto un numero legale di almeno 367 presenti, un quorum di 488 preferenze nei primi tre scrutini e di 440 nei successivi, potenzialmente minore dal settimo in caso di assenti o astenuti.

Il Presidente della Camera dei deputati sarebbe diventato la seconda carica dello Stato, esercitando le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso in cui questi non possa adempierle. Per l'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, il Parlamento sarebbe stato convocato in seduta comune dal Presidente della Camera o, nel caso avesse sostituito il Presidente nelle sue funzioni, dal Presidente del Senato. [89]

Per quanto riguarda l'elezione dei giudici della Corte costituzionale , i cinque (su quindici) di nomina parlamentare sarebbero stati eletti separatamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, che ne avrebbero eletti rispettivamente tre e due, e non più dal Parlamento in seduta comune. [90]

Ulteriori modifiche relative al Titolo III della Costituzione

Relativamente al Titolo III, oltre alle già citate modifiche riguardanti la modalità di concessione e revoca di fiducia al governo, e di autorizzazione alla persecuzione dei reati commessi durante la carica ministeriale, attività attualmente relative alla sola Camera dei Deputati, sarebbero state inserite alcune ulteriori modifiche:

  • All'articolo 97, ai principi di buon andamento e imparzialità nell'organizzazione dei pubblici uffici, sarebbe stato aggiunto il principio di trasparenza. [91]
  • Sarebbe stato soppresso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro , con l'abrogazione integrale dell'articolo 99. [92]

Modifiche relative al Titolo V della Costituzione

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.»

( Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione proposto dalla riforma [93] )

Proposte di modifica rilevanti riguardavano anche il Titolo V della Costituzione, relativo al rapporto fra lo Stato e gli enti locali. La medesima materia era stata oggetto di una precedente revisione costituzionale, approvata dal referendum del 2001 , con la quale si era cercato di aumentare il decentramento amministrativo italiano . Con la riforma Renzi-Boschi invece si voleva riaffermare un nuovo accentramento, riportando in capo allo Stato la competenza legislativa in diverse materie ed introducendo una "clausola di supremazia" statale. [94]

  • Veniva rimossa dalla Carta costituzionale ogni riferimento alle province , eccetto quelle autonome di Trento e di Bolzano. [95] Ciò rappresentava un nuovo passaggio nel processo di sostituzione di tali enti con le città metropolitane , già inserite in Costituzione con la riforma del 2001, la cui concreta istituzione iniziò in diverse regioni italiane con l'entrata in vigore della legge n. 56 del 7 aprile 2014, anche nota come legge Delrio, che avrebbe continuato a disciplinare anche l'ordinamento delle province fino all'emanazione delle norme attuative successive l'eventuale promulgazione della riforma. [96]
  • All'articolo 116, ai fini dell'eventuale concessione di condizioni particolari di autonomia alle regioni, con legge approvata da entrambe le Camere, era richiesto che la singola regione si trovasse in una «condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio». [97] Veniva inoltre ridotto l'ambito delle materie nelle quali avrebbero potuto essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie. [98]
  • All'articolo 117 venivano soppresse le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni (in cui la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei "principi fondamentali", riservata alla legislazione dello Stato): queste materie sarebbero state redistribuite tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. La maggior parte sarebbero state aggiunte alla lista delle materie la cui legislazione esclusiva spetta allo Stato, tra cui: mercati assicurativi; programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; previdenza complementare e integrativa; tutela, sicurezza e politiche attive del lavoro; commercio con l'estero; ordinamento sportivo, delle professioni e della comunicazione; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. [79] Rispetto a istruzione, tutela della salute, governo del territorio, attività culturali e beni culturali (prima materie di legislazione concorrente), sarebbe stato previsto che spettasse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dettare "disposizioni generali e comuni". Sarebbero stati di competenza delle Regioni: servizi scolastici e promozione del diritto allo studio, anche universitario; programmazione e organizzazione dei servizi sanitari; pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno e dotazione infrastrutturale; disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali e della promozione dei beni culturali. Anche le politiche sociali e il turismo sarebbero diventate materie su cui lo Stato avrebbe dettato "disposizioni generali e comuni", mentre sarebbe spettato alle regioni la programmazione e organizzazione dei servizi sociali e la valorizzazione e organizzazione regionale del turismo. Rispetto alla finanza pubblica, sarebbe spettato allo Stato il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, mentre alle regioni la regolazione in ambito regionale delle relazioni finanziarie tra enti territoriali ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Sarebbero spettati inoltre alle Regioni: la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; la rappresentanza delle minoranze linguistiche; ogni materia residuale non espressamente riservata alla competenza legislativa dello Stato. [99] Nelle materie in cui la competenza legislativa esclusiva dello Stato fosse stata limitata alle "disposizioni generali e comuni", che si sarebbero sostituiti ai "principi fondamentali" delle vecchie materie di legislazione concorrente, si sarebbe configurata una nuova forma di "co-legislazione" da parte dello Stato e delle regioni. [100]
  • Sempre all'articolo 117 era introdotta la cosiddetta "clausola di supremazia" che prevedeva (anche per le materie non di competenza statale) l'intervento del Governo qualora lo avesse richiesto «la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale». [79] [101]
  • All'articolo 118, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza delle funzioni amministrative, erano aggiunti principi di «semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori». [102]
  • All'articolo 120, sul potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti locali, era introdotta la formulazione di un parere da parte del Senato e sarebbe stato affidato alla legge il compito di stabilire «i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente». [103]
  • All'articolo 122, per gli emolumenti ai componenti degli organi di governo regionali, era introdotto un limite pari a quello dei sindaci dei comuni capoluogo di regione. [80] Altra disposizione concernente i costi dei consigli regionali era contenuta nelle disposizioni finali del disegno di legge (art. 40), che al comma 2 vietavano la corresponsione di rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali. [104]
  • Secondo l'articolo 126, per il decreto di scioglimento dei consigli regionali, si sarebbe adottato il parere del Senato e non più di una commissione di deputati e senatori. [105]

Previsioni sull'entrata in vigore

La riforma sarebbe entrata in vigore il giorno successivo alla ripubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. [106]

Le varie novità introdotte dalla legge costituzionale sarebbero state applicate eventualmente a partire dalla legislatura successiva allo scioglimento delle camere, eccetto alcune disposizioni di immediata applicazione, tra cui la soppressione del CNEL. [106] Il nuovo Titolo V non sarebbe stato applicato inoltre nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti, previa intesa; la limitazione alla potestà legislativa regionale introdotta dalla clausola di supremazia rimaneva comunque già prevista dagli statuti delle regioni a statuto speciale, fatta eccezione per la Sicilia. [75] [107]

Posizione del Governo, dei principali partiti e dei costituzionalisti

Manifesto del Partito Democratico a favore del referendum

Matteo Renzi ha fatto delle riforme istituzionali, oltre che della legge elettorale, uno dei punti principali del suo programma sin dai primi giorni di vita del suo governo , annunciando già al suo primo discorso nell'aula del Senato, in cui chiedeva la prima fiducia nel febbraio 2014, il desiderio di voler essere l'ultimo Presidente del Consiglio a chiederla anche ai senatori. [29] [108]

«[...] Oggi chiedere la fiducia significa proporre una visione audace, unitaria e per qualche aspetto anche – spero – innovativa, che parte dal linguaggio della franchezza con la quale comunico fin dall'inizio che vorrei essere l'ultimo Presidente del Consiglio a chiedere la fiducia a quest'Aula. Sono consapevole della portata di questa espressione, e anche del rischio di farla di fronte a senatrici e senatori che certo non meritano per qualità personale il ruolo di ultimi senatori a dare la fiducia a un Governo, ma è così.»

( Matteo Renzi chiedendo la fiducia al Senato dopo la sua nomina a presidente del Consiglio, 24 febbraio 2014 [108] )

Il suo progetto era basato anche sui frutti del patto del Nazareno stretto il mese precedente con Silvio Berlusconi , con il quale mirava ad un veloce percorso di riforme contando sull'appoggio in Parlamento anche di Forza Italia ; accordo che tuttavia naufragò all'inizio dell'anno seguente, a causa dei contrasti sull'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Durante i vari passaggi del testo nelle aule parlamentari, non si è verificato quindi l'auspicato allargamento del consenso oltre i confini della maggioranza di governo: al contrario, Matteo Renzi e la ministra Maria Elena Boschi – che hanno presentato il progetto di riforma al Parlamento – hanno dovuto fare i conti, oltre che con il dissenso dei partiti di opposizione, anche con le correnti di minoranza interne al loro partito. Dibattuto per mesi, con critiche provenienti da esponenti del Partito Democratico sostenitori del suffragio diretto, è stato infatti l'articolo relativo alle nuove modalità di elezione dei senatori, che nelle prime versioni non prevedeva alcuna espressione di preferenza dei cittadini. [29] Diversi componenti del PD, inoltre, hanno continuato a mantenere un atteggiamento non di pieno supporto anche dopo l'approvazione parlamentare del disegno di legge, pur avendolo votato, esprimendo riserve legate alla necessità di cambiare la legge elettorale e criticando il rischio di strumentalizzazione personale del referendum da parte di Renzi. [109] [110] Alcuni di essi, tra cui Pier Luigi Bersani e Massimo D'Alema , si sono poi apertamente schierati per il «no». [111]

Quasi tutti i parlamentari dell'opposizione (tra i cui partiti figurano Movimento 5 Stelle , Forza Italia, Lega Nord e Sinistra Italiana ) hanno preferito lasciare l'aula al momento del voto finale di approvazione, criticando aspramente i modi con cui il Governo avrebbe forzato in modo autoritario il cammino del ddl, denunciando il rischio di limitazione dello stato di democrazia con gli effetti congiunti della riforma della Costituzione e della nuova legge elettorale, quest'ultima in grado di consegnare la maggioranza assoluta alla Camera a un solo partito a prescindere dall'entità del consenso popolare; a tal proposito Renato Brunetta ha giudicato l'approvazione delle forze di maggioranza (Partito Democratico, Nuovo Centrodestra , Scelta Civica , Unione di Centro ) come un «atto eversivo». [112] Tra le opposizioni da segnalare tuttavia che a livello locale vari amministratori appartenenti a Forza Italia si sono discostati dalla linea nazionale del «no» scelta dal proprio partito, aderendo a comitati a sostegno della riforma. [113]

Le ragioni addotte dai sostenitori della riforma comprendevano: [114] [115] [116]

  • il superamento del bicameralismo paritario , storicamente criticato;
  • l'introduzione di un iter legislativo più rapido, giacché un disegno di legge – nel nuovo procedimento ordinario – non avrebbe dovuto necessariamente essere approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, limitando così le cosiddette " navette parlamentari ";
  • il risparmio, stimato in qualche centinaio di milioni di euro, derivante dall'abolizione del CNEL, dalla riduzione del numero dei senatori e dall'eliminazione delle loro indennità;
  • la risoluzione di molti conflitti di attribuzione fra Stato e regioni sull'esercizio della potestà legislativa, con un ridimensionamento dell'autonomia regionale giustificato anche alla luce degli scandali e della cattiva gestione delle risorse pubbliche emersi in diverse amministrazioni locali.

Gli oppositori della riforma, oltre ad avanzare critiche di metodo sulle modalità con cui il provvedimento fu approvato – senza un ampio consenso – e sulla scarsa qualità espositiva del testo proposto, sottolineavano invece: [114] [115] [116]

  • il rischio che il nuovo Senato diventasse sostanzialmente inutile o controproducente, il che avrebbe introdotto una complicazione nel sistema istituzionale;
  • la complessità del nuovo iter legislativo in relazione all'ampio numero di procedimenti possibili, che avrebbero potuto far sorgere conflitti fra le due Camere;
  • l'esiguità o l'insussistenza dei risparmi prospettati dai sostenitori della riforma;
  • l'abolizione dell'elezione popolare diretta dei senatori, che avrebbe contribuito ad allontanare ulteriormente le istituzioni dai cittadini, arrecando detrimento al principio di sovranità popolare ; [117]
  • l'eccessiva riduzione dell'autonomia delle regioni, il che avrebbe leso il principio di sussidiarietà ;
  • il rischio, paventato solo da alcuni fra i contrari alla riforma, che il nuovo assetto istituzionale potesse favorire «derive autoritarie», sia per effetto del combinato disposto con la legge elettorale Italicum , sia per l'istituzione di strumenti come il procedimento legislativo «a data certa».
Gustavo Zagrebelsky, uno dei giuristi contrari alla riforma [118] [119]

Gustavo Zagrebelsky , già presidente della Corte costituzionale , ha ravvisato una complicazione strutturale e procedimentale, descrivendo la riforma come una «degradazione del Senato in Camera secondaria», che a suo dire comporterebbe «l'umiliazione della politica» e il rischio di un «progressivo svuotamento della democrazia»; [120] [121] Francesco Clementi, uno dei "saggi" nominati da Napolitano nel 2013, ritiene al contrario che la riforma sarebbe in grado di portare l'Italia tra le «migliori liberal-democrazie europee». [122] Tra i costituzionalisti favorevoli alla riforma figurano anche Augusto Antonio Barbera , Sabino Cassese , Stefano Ceccanti , Pietro Ciarlo, Lorenzo Cuocolo, Sergio Fabbrini, Carlo Fusaro, Ida Nicotra e Cesare Pinelli, [123] [124] [125] [126] mentre tra i più critici vi sono Gaetano Azzariti, Lorenza Carlassare , Enzo Cheli , Ugo De Siervo , Giovanni Cesare Ferrara , Giovanni Maria Flick , Annibale Marini , Valerio Onida , Alessandro Pace , Stefano Rodotà e Massimo Villone , per i quali la riforma introdurrebbe squilibri al sistema istituzionale. [127] [128] [129] [130] [131] [132] Anche i politologi Gianfranco Pasquino e Giovanni Sartori hanno giudicato la riforma in termini fortemente negativi. [133] [134] Altri studiosi hanno invece preferito mantenere una posizione più neutrale, invitando a evitare uno scontro tra posizioni radicali come avvenuto per la tentata riforma del 2006, rifiutando di dare un'indicazione di voto per il referendum o esprimendo una valutazione tendenzialmente favorevole pur evidenziando delle criticità (come nel caso di Ginevra Cerrina Feroni, già componente della "commissione di saggi" per le riforme durante il Governo Letta ). [10] [135]

Renzi, dal canto suo, ha giudicato un «momento storico» l'approvazione in Parlamento della riforma, affermando l'intenzione di «giocarsi tutto» sul referendum confermativo, promosso anche dalla stessa maggioranza di governo, sostenendo più volte di essere pronto alle dimissioni in caso di bocciatura – ipotesi successivamente avveratasi - e auspicando un'affluenza superiore al 50% e oltre il 60% di sì. [136] [137] Già nel 2014 dichiarava infatti: «Se salta la riforma del Senato non salta solo il mio governo: salto io, si chiude la mia carriera politica». [138] Le opposizioni hanno criticato tale atteggiamento, accusandolo di voler trasformare il referendum «in un plebiscito» su se stesso. [136] [139]

Critiche alla riforma in dettaglio

«La trasformazione del Senato in luogo di rappresentanza delle autonomie territoriali – e particolarmente di quelle regionali – era da tempo tra i desideri e le speranze di molti tra noi, che guardavano a questa riforma come al passaggio in cui l'assetto autonomistico complessivo (ed al tempo stesso fondante) della nostra forma di Stato avrebbe assunto un carattere compiuto. Non si può allora che esprimere delusione nel rilevare come si sia deciso, alla fine di mercanteggiamenti sfiancanti e non limpidi, di realizzare una "strana creatura", nella quale la rappresentanza regionale, quella comunale, quella presidenziale (dei senatori per sette anni) e quella politica del cittadino-elettore per il tramite delle elezioni regionali, saranno confusamente mescolate.»

( Commento di Umberto Allegretti e Enzo Balboni sulla nuova composizione del Senato [10] )

Le principali critiche rivolte alla riforma Renzi-Boschi, oltre che ai principi e agli obiettivi prefissati, sono state incentrate anche sulle modalità con cui si è cercato di darne attuazione.

Sul nuovo Senato è stata rilevata una contraddizione tra le finalità della riforma e le loro traduzioni normative: se, infatti, la riforma mira a trasformarlo in una camera espressione delle autonomie territoriali (in una prima versione del testo era anche previsto il cambio di nome in "Senato delle Autonomie"), il mantenimento di previsioni come il divieto di mandato imperativo, senza quindi espliciti vincoli di rappresentanza del proprio territorio (presenti invece nel Bundesrat tedesco [140] ), e le modalità di elezione dei suoi componenti fanno comunque pensare a una camera di natura politica, simile al criticato Bundesrat austriaco . [141] [142] [143] A proposito della composizione è stata anche criticata la scelta di mantenere una quota di senatori di nomina presidenziale, figure che avrebbero avuto più senso se spostate nella Camera dei deputati, sia per la sua natura politica sia per la qualità rappresentativa dell'intera Nazione. [10] [117] [144] Anche la conseguente speditezza del nuovo iter legislativo che dovrebbe derivare dalla nuova configurazione parlamentare è stata messa in dubbio per la varietà di procedimenti possibili (fino a una decina, a seconda di chi ne promuove l'iniziativa, di quali camere coinvolga, dei tempi a cui è assoggettato, ecc.) ei relativi potenziali conflitti di competenza tra le due camere, le cui risoluzioni sono affidate solo a intese tra i presidenti delle stesse camere, strumento da alcuni ritenuto molto debole. [129] [141] [144] Alcuni hanno anche espresso preoccupazione sulla potenziale maggiore facilità di esercitare pressione per le lobby dovendo preoccuparsi sostanzialmente di una sola camera e non più di due. [145]

Incisione di Palazzo Madama (XVIII sec.), oggi sede del Senato della Repubblica.

Per superare almeno parzialmente certe criticità sono considerati di grande importanza quello che sarà il nuovo regolamento del Senato e le norme sull'elezione dei senatori; per quanto riguarda il regolamento dell'aula in particolare si confida sullo smarcamento dai regolamenti del passato, eliminando in primo luogo la suddivisione dei senatori in gruppi per appartenenza politica, preferendo invece criteri di provenienza istituzionale (raggruppando sindaci, presidenti di regione e di provincia autonoma, consiglieri regionali e provinciali) o territoriale (per regioni e province autonome), mentre riguardo all'elezione le strade percorribili sono diverse: si potrebbe far scegliere ai cittadini candidati senatori da liste a parte oppure dare precedenza ai presidenti di regione e di provincia autonoma, in quanto figure alle quali sarebbe riconosciuta maggiore capacità di rappresentare il proprio territorio rispetto a un consigliere. [146]

In merito al nuovo articolo 117, per il quale alcuni costituzionalisti sono arrivati a definirla una «controriforma» rispetto al decentramento del 2001, l'eliminazione della competenza concorrente potrebbe non risolvere le cause dei numerosi conflitti Stato-regioni in quanto in prevalenza derivanti dalle materie a competenza esclusiva statale, ora notevolmente allungate. [141] A rafforzare il peso statale, direzione della riforma indicata anche da varie precedenti sentenze della Corte costituzionale su conflitti d'attribuzione, volte a preservare un principio di garanzia dell'unità statale, è anche la "clausola di salvaguardia" per le materie di interesse nazionale o per le quali sia necessario garantire uniformità sull'intero territorio dello Stato, che possono comprendere un campo molto vasto includendo temi tra quelli di maggiore influenza sulle politiche delle regioni e sui rispettivi bilanci come sanità e politiche sociali. [146] Per evitare un'eccessiva contrazione della potestà legislativa regionale e limitare contrasti di attribuzione si confida nel buon funzionamento del nuovo Senato e nei rapporti tra le due camere oltre che in un miglior utilizzo del passato di strumenti come la Conferenza Stato-regioni . [146] Il riaccentramento potrebbe anche essere bilanciato con una maggiore e concreta attuazione del terzo comma dell'articolo 116, che consente la concessione di «condizioni particolari di autonomia», anche se limitatamente alle regioni in equilibrio di bilancio, aspetto che potrebbe tuttavia aumentare le differenze tra alcune regioni e le altre. [146]

In tale ambito è stato comunque oggetto di apprezzamento il tentativo di porre fine al bicameralismo paritario con la nascita di una camera di espressione territoriale, soluzione da lungo auspicata specie dal rafforzamento delle potestà legislative regionali, anche per dar loro un diretto sbocco nella politica nazionale e prevenire conflitti di attribuzione e disarmonie nel quadro regolamentare complessivo, pur nel quadro del ri-accentramento previsto dal nuovo articolo 117 e il mancato intervento per risolvere le disparità tra le ragioni a statuto ordinario ea statuto speciale, senza maggiori competenze specializzate e diversificate distribuite sull'intero territorio nazionale come da taluni sperato. [10] [141]

Sono stati giudicati positivamente anche la previsione di tempi certi per alcuni procedimenti legislativi; i limiti introdotti alla decretazione d'urgenza, il tentativo di dare garanzie di discussione alle leggi d'iniziativa popolare; l'introduzione di nuovi tipi di referendum e l'abbassamento del quorum in caso di un maggiore numero di firme per un referendum abrogativo; il giudizio preventivo di legittimità costituzionale per le leggi elettorali; l'attribuzione delle funzioni di raccordo tra Stato e Unione europea al Senato, che avrà modo di verificare l'azione diretta delle normative comunitarie sui territori che rappresenta. [10] [144] Diversi hanno anche confutato la tesi che suggerirebbe una potenziale deriva autoritaria suggerita da alcuni a seguito del rafforzamento del Presidente del Consiglio, segnalando particolarmente, oltre alla non modifica dei vari principi di garanzia, come la riforma si differenzi profondamente in tal senso da quella proposta nel 2005, bocciata dal referendum costituzionale , che introduceva, tra l'altro, il principio del simul stabunt vel simul cadent a meno di una sfiducia costruttiva senza cambiamenti nella composizione politica della maggioranza, che rendeva di fatto poco probabile una sfiducia al primo ministro. [10] È comunque riscontrabile un consolidamento della figura del Governo, per la possibilità di dare corsia preferenziale a disegni di legge e per l'essere legato a una maggioranza parlamentare teoricamente certa e compatta secondo l' Italicum , anche se tra i motivi a sostegno della necessità di una riforma espressi in passato rientravano proprio anche l'evitare crisi politiche troppo frequenti e percorsi con eccessivi ostacoli alle scelte di indirizzo politico. [147]

Renzi è stato paragonato a De Gaulle per le sue dichiarazioni sul referendum [145]

Critiche sono state rivolte anche alla qualità del testo, la cui esposizione per qualche articolo è in parte peggiorata anche nel tentativo della maggioranza di superare con qualche modifica numerose proposte d'emendamento o introdurre punti di compromesso senza riscrivere l'intero comma o articolo; in generale è stato evidenziato come, oltre ad avere punti poco chiari [121] [148] e macchinosi, il nuovo testo costituzionale è allungato di circa un terzo rispetto all'originario. [117] [145]

Per quanto riguarda il cammino parlamentare della riforma, non è stata perlopiù ritenuta sostenibile la tesi secondo la quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 1/2014 che dichiarava incostituzionale la legge elettorale del 2005 , il Parlamento non sarebbe legittimato a cambiare la Costituzione, facendone al massimo una questione di opportunità politica. [10] [149] È invece giudizio comune la deprecabilità del mancato raggiungimento di un più ampio consenso e in certi momenti della chiusura al confronto oa più profonde riflessioni, anche per l'ostruzionismo delle opposizioni, da parte della maggioranza, anche se alcuni ricordano come il Partito Democratico si fosse aperto al dialogo con le forze di minoranza trovando in un primo momento un'intesa con Forza Italia. Secondo altri, come Francesco Clementi, la riforma tenta di fare una sintesi di «quanto di più condiviso vi è stato nelle proposte degli ultimi trenta anni». [141] [145] [149] [150]

Sempre per motivi di opportunità, è stato ritenuto inopportuno anche il «protagonismo» del Governo sulla riforma, non solo per l'esser nata dalla volontà del Governo (come, tuttavia, già avvenuto in passato per altri progetti di riforma) e non da quella del Parlamento, come tendenzialmente ci si aspetterebbe per principio, ma anche per l'essere stata posta agli elettori quasi come una questione "personale" da Matteo Renzi, che vi ha legato il suo futuro politico come già fece Charles De Gaulle il quale, in occasione del referendum francese del 1969 , si dimise dopo la vittoria dei «no». [145]

Il referendum

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Referendum costituzionale in Italia del 2016 .
Una scheda referendaria
Il referendum costituzionale del 2016 è stata la terza consultazione popolare di questo tipo nella storia della Repubblica Italiana, dopo quelle del 2001 e del 2006

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo di legge costituzionale, avvenuta il 15 aprile 2016, alcuni parlamentari – appartenenti sia alla maggioranza sia all'opposizione – si sono avvalsi della facoltà di richiedere un referendum confermativo, prevista dall'articolo 138 della Costituzione; le prime istanze formali sono state depositate presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione il 20 aprile 2016.[27] Tale tipo di referendum può essere richiesto qualora una legge di revisione costituzionale sia stata approvata in seconda delibera con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna delle due Camere; in questo caso, l'istanza può essere presentata da un quinto dei componenti di una Camera, da cinque consigli regionali oppure da 500 000 elettori entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale . [151] La legge costituzionale sottoposta a referendum viene promulgata se i voti favorevoli sono la maggioranza dei voti validi; non è necessario il raggiungimento di alcun quorum sul numero dei votanti. [151]

L' Ufficio centrale per il referendum ha confermato la regolarità delle richieste il 10 maggio 2016, [39] ma, come da prassi inaugurata in occasione dei precedenti referendum costituzionali, prima della formulazione del decreto di indizione, emesso dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, viene lasciato comunque passare tutto il tempo utile per formulare richieste di referendum, in modo da concedere l'esercizio di tale possibilità a tutti i soggetti che ne hanno diritto, in particolare ai cittadini. [152] Il referendum si svolge tra il 50º e il 70º giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione. [151] Nel frattempo, raccolte di firme popolari per il referendum sono state promosse da entrambi gli schieramenti favorevoli e contrari alla riforma; [153] [154] l'8 agosto 2016 l'Ufficio centrale si è espresso sull'unica sottoscrizione a superare le 500 000 firme, quella promossa dal comitato per il "sì". [40]

Il 26 settembre 2016 il Consiglio dei ministri ha quindi stabilito per domenica 4 dicembre la data della consultazione referendaria. [41]

La consultazione referendaria ha visto un'alta affluenza alle urne, pari al 65,47% degli elettori [155] , ed una netta affermazione dei voti contrari, pari al 59,12% dei voti validi [156] . La riforma non è stata quindi promulgata.

Matteo Renzi annuncia le proprie dimissioni dopo aver preso atto della sconfitta al referendum del 4 dicembre 2016.

Il giorno successivo al referendum Matteo Renzi , preso atto della sconfitta, ha annunciato le sue immediate dimissioni da presidente del Consiglio [157] , peraltro sospese per pochi giorni al fine del completamento dell'iter parlamentare di approvazione della legge di bilancio 2017. [158]

Il 12 dicembre nasce il primo governo Gentiloni , sostanzialmente composto dagli stessi ministri del precedente governo Renzi (con esclusione di Stefania Giannini sostituita da Valeria Fedeli, mentre altri 5 ministri, pur rimanendo, cambiano ministero). Contrariamente a quanto dichiarato in campagna elettorale [159] [160] , la ex ministra per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi (prima firmataria della proposta di riforma) decide di non abbandonare la politica e viene nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . La delega alle riforme costituzionali viene abolita.

Note

Annotazioni

  1. ^ La riforma è denominata «Renzi-Boschi» in quanto formalmente presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi e dal Ministro per le riforme costituzionali ei rapporti con il parlamento Maria Elena Boschi (cfr. Disegno di legge costituzionale C. 2613-D , su camera.it , Camera dei deputati . URL consultato il 12 settembre 2016 ).
  2. ^ La proporzionalità era riferita all'elezione da parte dei consiglieri regionali, che avrebbero potuto a loro volta essere eletti anche con un sistema maggioritario a seconda delle leggi elettorali regionali vigenti. I richiami ai "voti espressi" ed alla "composizione" dei consigli per l'attribuzione dei seggi avrebbero potuto intendersi sia riferiti al solo voto dei consiglieri ed alla successiva distribuzione proporzionale dei seggi, che avrebbe tenuto più o meno conto anche della composizione politica all'interno dei consigli, sia associati al riferimento alle "scelte degli elettori" del comma precedente; la misura con cui i voti espressi dai cittadini avrebbero inciso più o meno direttamente sull'elezione dei senatori sarebbe stata fortemente dipendente dalla legge elettorale (che comunque sarebbe stata modificata solo dopo l'esito positivo del referendum del 4 dicembre ), il cui termine per l'approvazione sarebbe decorso dall'entrata in vigore della riforma costituzionale e si sarebbe esteso fino a sei mesi dopo la data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale stessa. Tuttavia, detto termine, in accordo con la giurisprudenza costituzionale consolidata, avrebbe potuto non avere carattere perentorio quanto piuttosto ordinatorio, cioè sarebbe stato compito del Parlamento la scelta del momento in cui provvedere all'emanazione della nuova legge elettorale del Senato. (cfr. Schede di lettura , pp. 37-39 ). Tra le disposizioni transitorie, per la prima elezione del nuovo Senato, se non preceduta dall'emanazione della nuova legge elettorale (che avrebbe potuto essere varata prima del rinnovo delle camere successivo l'entrata in vigore della riforma), sarebbe stato previsto un sistema provvisorio che vedrebbe i consiglieri esprimere un solo voto per una lista formata da consiglieri e sindaci, con l'attribuzione dei seggi effettuata «secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal risultato della divisione del totale dei voti espressi diviso il numero di seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e – qualora ci fossero stati ancora seggi da attribuire – dei più alti resti»; per le liste che avessero ottenuto seggi, i candidati sarebbero stati eletti in ordine di presentazione (lista bloccata), con l'opzione per la lista più votata di scegliere tra l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere. (cfr. Schede di lettura , p. 263 ).

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    Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
    Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.» - Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 138
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Bibliografia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Bibliografia sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi .

Voci correlate

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